Domanda Cigd unica al ministero per le aziende multilocalizzate
La aziende del commercio e le agenzie di viaggio sopra i 50 dipendenti collocate in almeno 5 regioni possono presentare un’unica domanda di cassa integrazione in deroga al ministero del Lavoro e presumibilmente sul canale Cigs online. Lo stabilisce l’articolo 2 del decreto interministeriale del 23 marzo scorso.
La soluzione individuata dal Ministero semplifica una gestione che è nata complicata soprattutto per le aziende più grandi che il più delle volte sono collocate in quasi tutte le regioni d’Italia.
L’articolo 22 del decreto legge 18/2020 regolamenta la cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
Questa definizione è stata interpretata dall’Inps nel senso che se un’azienda, per le sue caratteristiche previdenziali, non ha una copertura di Cigo o con il Fondo di integrazione salariale o altri fondi bilaterali, accede a questo strumento di sostegno al reddito.
Analizzando gli inquadramenti previdenziali dei settori economici italiani questa scelta strategica ha fatto confluire nella cassa in deroga non solo tutte le micro imprese fino a 5 dipendenti (ossia il 90% delle aziende italiane), ma anche la grande distribuzione organizzata che occupa centinaia di migliaia di dipendenti. Proprio queste aziende hanno la caratteristica di essere collocate in modo capillare su tutto il territorio nazionale. Peraltro si tratta di strutture che non hanno la Cigo ma sono assicurate esclusivamente per il trattamento di Cigs. Allo stesso modo si trovano le agenzie di viaggio oltre i 50 dipendenti e le aziende del trasporto aereo.
Secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 23 marzo 2020, la cassa in deroga si applicherà complessivamente a 2,6 milioni di lavoratori. In base all’articolo 22 del Dl 18/2020, però, la gestione della Cigd è affidata alle Regioni previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, relativamente alle imprese con più di 5 dipendenti.
Con questa scelta il legislatore non ha considerato una evidente complicazione per le aziende multilocalizzate. A fronte di ciò, il decreto interministeriale ha trovato una soluzione parziale centralizzando le domande al ministero del Lavoro per le imprese che sono collocate in almeno 5 regioni utilizzando presumibilmente il canale di Cigs online. Peraltro si tratterebbe della normale modalità già adottata da molte delle stesse aziende avendo avviato per altri fini la cassa integrazione straordinaria.
Ma allora si sarebbe potuto più semplicemente utilizzare sin dall’inizio la Cigs con una causale Covid-19 nazionale invece di far rientrare queste aziende nella cassa in deroga per poi centralizzare la domanda al ministero del Lavoro.