Il presente contributo è tratto da Modulo24 Pensioni e Previdenza

1. Il fatto

L’Inps notificava ad una società avvisi di addebito per il recupero dei benefici contributivi fruiti dall’impresa, oltre alle sanzioni civili e alle somme accessorie.

La Società proponeva opposizione sostenendo che non vi fosse stata alcuna omissione nel pagamento dei contributi. L’irregolarità riguardava soltanto il ritardo nella trasmissione delle denunce UNIEMENS.

Il Tribunale di Milano accoglieva l’opposizione ritenendo che vi fosse stata una sostanziale regolarizzazione della posizione contributiva, in considerazione dell’intervenuto sgravio parziale e della successiva rateizzazione del debito residuo.

La Corte di Appello di Milano confermava la decisione di primo grado, affermando che, in assenza di contributi non pagati, il ritardo nell’invio delle comunicazioni UNIEMENS doveva essere considerato un inadempimento puramente formale, non idoneo a impedire il rilascio del DURC e a determinare la perdita delle agevolazioni. Tuttavia, dagli atti risultava, che le denunce non erano state trasmesse entro le scadenze ordinarie, né entro il successivo termine di 15 giorni indicato dall’INPS nell’invito trasmesso alla Società a regolarizzare la propria posizione contributiva.

L’INPS impugnava la sentenza con ricorso per cassazione sostenendo che la regolarità contributiva non coincideva con il solo adempimento dell’obbligazione di pagamento, e che per poter certificare la posizione di un’impresa, la Società doveva disporre delle denunce contenenti i dati retributivi e contributivi relativi ai singoli dipendenti.

L’Istituto previdenziale evidenziava che, senza le comunicazioni UNIEMENS, non era possibile verificare la corretta quantificazione dei contributi dovuti; l’esatta riferibilità dei versamenti; la corrispondenza tra lavoratori, retribuzioni e somme pagate; la completezza degli adempimenti aziendali. L’impresa non aveva, inoltre, sanato l’omissione entro i 15 giorni concessi dall’invito a regolarizzare.

La questione veniva quindi sottoposta alla Corte Cassazione al fine di stabilire se l’impresa potesse conservare le agevolazioni contributive, quando, pur avendo materialmente versato i contributi, non aveva presentato tempestivamente le denunce necessarie per consentire il controllo da parte dell’ente previdenziale.

2. Il quadro normativo: art. 1, commi 1175 e 1176, L. n. 296/2006 e D.M. 30 gennaio 2015

L’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 subordina i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso del DURC, fermo restando il rispetto degli altri obblighi di legge e dei contratti collettivi (Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 9057 del 10/04/2026).

La disposizione ha introdotto una disciplina generale e unitaria per l’accesso ai benefici, fondata sulla verifica della complessiva “virtuosità” datoriale (Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 9057 del 10/04/2026; Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 21362 del 23/06/2026).

Il successivo comma 1176 demanda al Decreto Ministeriale la definizione delle modalità di rilascio e dei contenuti del documento (Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 9057 del 10/04/2026).

In tale cornice si inserisce il D.M. 30 gennaio 2015, che, agli artt. 3 e 4, disciplina rispettivamente i requisiti della regolarità contributiva e il procedimento di regolarizzazione in caso di esito negativo della verifica (Sez. Lavoro Civile, Sentenza n. 2678 del 06/02/2026).

L’art. 4 del decreto prevede che, qualora non sia possibile attestare la regolarità in tempo reale, gli enti trasmettano un invito a regolarizzare, con indicazione analitica delle cause di irregolarità; l’interessato può sanare la propria posizione entro quindici giorni dalla notifica (Sez. Lavoro Civile, Sentenza n. 2678 del 06/02/2026).

La regolarizzazione entro tale termine genera il DURC, e decorso inutilmente il suddetto termine, la verifica si chiude con esito negativo (Sez. Lavoro Civile, Sentenza n. 2678 del 06/02/2026).

Il dato normativo è dunque costruito su un duplice livello: da un lato, il possesso dei requisiti sostanziali di regolarità; dall’altro, un subprocedimento eccezionale di sanatoria, rigidamente scandito nel tempo.

3. La regolarità contributiva quale condizione per i benefici: requisito sostanziale e non meramente documentale

La Corte di Cassazione fonda la propria interpretazione subordinando i benefici normativi e contributivi al possesso del DURC, oltre che al rispetto degli altri obblighi di legge, degli accordi e dei contratti collettivi in vigore.

La società ricorrente sostenendo una lettura formalistica della disposizione, assumeva che il solo possesso del DURC c.d. “interno” costituisse condizione sufficiente per il legittimo godimento degli sgravi.

La Suprema Corte ha respinto tale impostazione ed ha affermato che la regolarità contributiva richiesta dalla norma ha natura sostanziale, dovendo sussistere in concreto e non potendo essere desunta dal solo dato formale del rilascio del documento.

L’ordinanza in esame si colloca nel solco di un orientamento già consolidato con altre recenti pronunce, secondo cui il DURC non ha valore costitutivo, ma è un atto di certazione del rapporto previdenziale. Ne deriva che la sua emissione, pur positiva, non impedisce di accertare successivamente l’effettiva esistenza di omissioni o irregolarità contributive ostative alla fruizione del beneficio.

La Corte ribadisce, pertanto, che il DURC rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente poiché accanto ad esso devono concorrere l’assenza in concreto di violazioni previdenziali.

In questa prospettiva, la perdita dei benefici può operare anche quando l’irregolarità emerga con riguardo a periodi anteriori alla fruizione degli sgravi, poiché tali benefici, in difetto del requisito generale di regolarità, non spettavano ab origine.

Si tratta di un’impostazione coerente con la funzione premiale delle agevolazioni contributive considerato che l’ordinamento collega il vantaggio economico non al solo dato cartolare del DURC, ma alla effettiva correttezza contributiva del datore di lavoro.

L’ordinanza valorizza, sul punto, l’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 30273/2024, secondo cui attribuire al DURC un valore costitutivo significherebbe riconoscere all’atto amministrativo un’efficacia che esso non può avere rispetto a obbligazioni che nascono direttamente dalla legge (Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 30273 del 25/11/2024).

In particolare, le precedenti pronunce hanno affermato che, in caso di contestazione, la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certificazione resta comunque demandata all’accertamento giudiziale (Sez. Lavoro Civile, Sentenza n. 2678 del 06/02/2026).

Su tale base, la giurisprudenza più recente è ormai ferma nel ritenere che il DURC positivo non costituisca uno “scudo” definitivo contro successive pretese recuperatorie dell’INPS. Il documento rileva come condizione di accesso al beneficio, ma non esaurisce l’accertamento della regolarità contributiva, che resta concetto più ampio e sostanziale.

4. L’invito a regolarizzare ed il carattere eccezionale della sanatoria

L’interpretazione coordinata degli artt. 3 e 4 del D.M. 30 gennaio 2015, disciplina la verifica telematica della regolarità contributiva.

L’art. 3 individua i requisiti di regolarità e contempla alcune ipotesi in cui la regolarità “sussiste comunque”, come nel caso di rateizzazioni concesse, sospensioni dei pagamenti o crediti in fase amministrativa o giudiziaria.

L’art. 4, invece, regola il caso in cui non sia possibile attestare in tempo reale la regolarità contributiva e l’Ente previdenziale trasmetta un invito a regolarizzare, con indicazione analitica delle cause di irregolarità riscontrate. L’interessato può sanare la propria posizione entro quindici giorni dalla ricezione della notifica.

Dunque, la questione sottoposta alla Corte di Cassazione consisteva nello stabilire se, una volta notificato l’invito a regolarizzare, potessero ancora rilevare la successiva attività amministrativa, lo sgravio parziale o la rateizzazione tardiva. La risposta della Corte di Cassazione è stata negativa.

L’ordinanza afferma che il subprocedimento di regolarizzazione previsto dall’art. 4 ha natura eccezionale, ed è l’unico canale attraverso il quale l’impresa può neutralizzare l’effetto ostativo delle irregolarità. Di conseguenza, la regolarizzazione deve intervenire entro il termine di quindici giorni dalla notifica dell’invito, decorso inutilmente tale termine, la risultanza negativa della verifica si consolida.

Non potranno dunque attribuirsi effetti sananti a regolarizzazioni tardive o ad eventuali atti successivi, poiché gli stessi non produrranno una rimessione in termini.

Questa ricostruzione era già stata recepita, peraltro, dalla giurisprudenza di merito, la quale aveva evidenziato che l’invito a regolarizzare consente una sanatoria tassativa e temporalmente circoscritta, incompatibile con un recupero ex post della regolarità.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, consolida ulteriormente tale indirizzo.

5. La decisione della Corte di Cassazione - precedenti giurisprudenziali

La Corte di Cassazione con la pronuncia in esame ricorda che l’obbligazione contributiva nasce direttamente dalla legge.

Gli atti dell’Ente previdenziale hanno natura ricognitiva e non possono incidere, in senso dispositivo, sulla debenza del contributo. Il comportamento dell’INPS non può trasformare in legittima la fruizione di sgravi che non trovavano fondamento nei presupposti legali.

Con riferimento ai motivi relativi al godimento delle agevolazioni, l’ordinanza riafferma il principio secondo cui grava sull’impresa che invoca il beneficio l’onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti legittimanti.

La Corte precisa che, in caso di contestazione, la mera titolarità del DURC non soddisfa tale onere probatorio, proprio perché il documento non esaurisce la verifica sostanziale della regolarità contributiva; e fa un distinguo tra situazioni che, prima dell’attivazione del procedimento di verifica negativa, consentono di considerare comunque sussistente la regolarità ed il procedimento eccezionale di sanatoria che si apre dopo l’invito a regolarizzare, rispetto al quale ogni regolarizzazione deve avvenire entro quindici giorni.

Nel caso concreto, l’omessa tempestiva opposizione all’avviso di addebito aveva determinato l’irretrattabilità del credito contributivo, con riflessi anche sulla decadenza dai benefici. La successiva rateizzazione, intervenuta solo in fase esattoriale, non era idonea a neutralizzare l’effetto ostativo già maturato.

Particolarmente significativa è la statuizione concernente il secondo invito a regolarizzare trasmesso dalla società dopo lo sgravio parziale. La Corte chiarisce che esso non poteva valere come nuova apertura dei termini né come rimessione in termini, essendo già decorso infruttuosamente il termine assegnato con il primo invito.

Il principio si fonda sulla indisponibilità dell’obbligazione contributiva e sulla impossibilità di riconoscere all’ente previdenziale un potere sostanzialmente normativo di proroga o sanatoria extra legem.

Il mancato inoltro delle denunce mensili non costituisce una mera irregolarità formale, ma un’inadempienza sostanziale, perché impedisce un controllo efficace e tempestivo da parte dell’ente (Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 21757 del 25/06/2026).

La Corte sottolinea che la regolarità contributiva implica non solo l’essere in regola, ma anche il consentire il controllo di tale regolarità.

In tal senso, la distinzione tra obblighi “formali” e “sostanziali” perde rigidità: quando l’omissione formale incide sulla possibilità stessa di controllo, essa assume immediata rilevanza sostanziale.

Un primo nucleo di principi si rinviene nelle pronunce della Corte di Cassazione n. 30273/2024 e n. 30788/2024, che hanno escluso valore costitutivo al DURC e ribadito che il suo possesso non basta, da solo, a fondare il diritto agli sgravi. Tali decisioni segnano il definitivo superamento di ogni impostazione che attribuisca rilievo assorbente al dato documentale.

In continuità, la pronuncia n. 2678 del 06/02/2026 ha ribadito che la regolarità contributiva deve essere accertata in concreto e che la regolarizzazione postuma resta irrilevante, se non avvenuta entro il termine previsto dal procedimento eccezionale.

Conclusioni

La pronuncia della Corte di Cassazione risolve in via definitiva un contrasto interpretativo fondamentale per la tutela previdenziale distinguendo il piano documentale da quello sostanziale della regolarità contributiva.

Il DURC positivo non costituisce uno “scudo” definitivo contro successive pretese recuperatorie dell’INPS. La sua funzione è esclusivamente certificativa e non costitutiva. Ciò che rileva, ai fini della legittima fruizione degli sgravi è l’effettiva sussistenza della regolarità contributiva per tutto il periodo preso in esame.

Il secondo profilo riguarda la procedura di regolarizzazione. La Corte ne ribadisce il carattere tassativo ed eccezionale.

L’invito ex art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015 non apre una fase amministrativa elastica e indefinita, ma attribuisce al datore di lavoro una possibilità di sanatoria strettamente delimitata nel tempo. Decorso il termine di quindici giorni, l’irregolarità torna a spiegare integralmente la propria efficacia ostativa.

Il terzo aspetto concerne l’affidamento del datore di lavoro. La decisione riduce sensibilmente il margine per valorizzare il comportamento dell’ente previdenziale quando la fruizione del beneficio contrasti con il dato normativo. In questa materia prevalgono l’indisponibilità dell’obbligazione contributiva e la legalità del prelievo, con conseguente irrilevanza di eventuali prassi amministrative difformi o di segnalazioni tardive.

La pronuncia rafforza una concezione rigorosa degli sgravi contributivi come misure eccezionali e premiali, accessibili solo a chi mantenga una condotta contributiva costantemente regolare. Non basta, dunque, il possesso formale del DURC bensì occorre la corrispondenza reale tra documento e situazione contributiva.

La decisione appare destinata ad avere notevole impatto pratico sul contenzioso previdenziale.

Quindi, dalla forma alla sostanza; per l’accesso ed il mantenimento delle agevolazioni serve la costante correttezza contributiva.

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