Ammortizzatori

Eventi alluvionali, ammortizzatore unico senza contributo addizionale

Per il nuovo strumento di sostegno ai dipendenti non è previsto il versamento aggiuntivo a carico dei datore di lavoro

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Dal 15 giugno i datori di lavoro potranno inviare all’Inps il file contenente le richieste di accesso alla nuova misura di sostegno introdotta in favore dei dipendenti del settore privato che lavorano, risiedono o sono domiciliati nei territori colpiti dai gravi eventi metereologici dello scorso maggio. Lo rende noto l’Istituto nella circolare 53/2023 con cui illustra i contenuti e le caratteristiche del nuovo strumento di sostegno e fornisce le istruzioni operative ad aziende e intermediari.

Con la disposizione di cui all’articolo 7 del Dl 61/2023 prende forma, seppure in modo ancora embrionale e con una disciplina perfettibile, un nuovo strumento d’integrazione del reddito, che assume la configurazione di ammortizzatore sociale unico.

È questa, infatti, la misura prevista dall’Esecutivo a sostegno dei soggetti interessati dai recenti fenomeni alluvionali che hanno investito, in particolare, ampie zone dell’Emilia Romagna. La circolare riporta in allegato l’elenco delle località colpite i cui gli operatori economici e i lavoratori subordinati ivi operanti, residenti o domiciliati possono fruire dell’aiuto pensato appositamente per un intervento privo di lungaggini burocratiche. Il nuovo strumento si affianca a quelli ordinari già esistenti (Cigo, Assegno d’integrazione salariale del Fis o dei Fondi di solidarietà e Cisoa) ma occorre evidenziare che è incompatibile con questi ultimi.

La circolare specifica in modo dettagliato le singole situazioni che determinano l’accesso alla nuova misura di sostegno. Vale la pena di segnalare come, in una ottica di semplificazione e snellezza procedurale, non venga richiesta ai richiedenti alcuna documentazione da allegare alla domanda.

Una delle particolarità specificate dall’Inps riguarda l’entità della misura di sostegno. Si stabilisce, infatti che, per la quantificazione del relativo importo, il riferimento sia sempre il massimale previsto dalla legge (articolo 3, comma 5-bis del Dlgs 148/2015) per le integrazioni salariali. Ciò significa che, a prescindere dai casi specifici in cui l’importo subisce una riparametrazione in funzione della tipologia contrattuale (ad esempio, part time), l’ammontare del sostegno per un lavoratore sospeso per tutto il mese è pari a 1.321,53 euro, che al netto della riduzione prevista dalla legge 41/1986 (5,84%) si attesta, per l’anno in corso, in misura pari a 1.244,36 euro.

Si tratta di una scelta che avvantaggia i lavoratori sospesi colpiti dagli eventi. È auspicabile che, di contro, non generi malumori in coloro che, continuando a lavorare, potrebbero ricevere un netto inferiore.

L’Inps ricorda che i periodi di fruizione del l’ammortizzatore unico sono neutri per la determinazione delle durate complessive dei trattamenti di cassa. Trattandosi di una misura particolare si prevede, inoltre, l’esonero totale dal versamento del contributo addizionale. In sostanza, dunque, non è previsto alcun onere aggiuntivo. Sul versante sindacale le aziende sono libere di scegliere se realizzare, o meno, un’informativa con la Rsa, Rsu ovvero con le oo.ss. comparativamente più rappresentative a livello nazionale. La comunicazione che potrebbe essere inviata prima ma anche dopo aver inoltrato richiesta all’Inps, potrà contenere tra l’altro le cause di sospensione dell’attività lavorativa, la durata prevedibile dell’intervento. In ogni caso il mancato invio della comunicazione non inficia il ricorso allo strumento.

Per l’individuazione dei beneficiari dell’ammortizzatore unico si rimanda alla circolare e al decreto 61/23. Tuttavia, si evidenzia che a differenza delle ordinarie situazioni in cui è lo stato di difficoltà del datore a legittimare il ricorso all’ammortizzatore sociale, in questo caso l’aiuto si può attivare anche se sia il lavoratore a trovarsi nell’impossibilità di raggiungere il posto di lavoro per via delle conseguenze dell’alluvione. Questa precisazione rileva anche con riferimento alla presentazione della domanda che, a prescindere dalla situazione per cui si ricorre all’aiuto, va sempre presentata dal datore. Il termine d’inoltro (non decadenziale) è fissato alla fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa. La richiesta è costituita da un file in formato .csv che contiene le informazioni utili per la concessione dell’ammortizzatore. Il file andrà inoltrato tramite Comunicazione Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce “CIGO- CIGS - Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.

In conclusione, ricordiamo che il datore non deve anticipare nulla in quanto è previsto solo il pagamento diretto dell’Inps e che la norma, unitamente all’aiuto economico, assicura anche la copertura figurativa utile agli interessati ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico.

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