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Alluvione in Emilia Romagna, le istruzioni per Cigo, Fis e Cisoa

L'Inps fornisce chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande per i datori di lavoro

di Luca Vichi

Con il messaggio 1699 del 10 maggio 2023 l'Inps fornisce chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande di Cigo, di assegno di integrazione salariale e Cisoa per i datori di lavoro colpiti dall'alluvione nella Regione Emilia-Romagna del 1° maggio 2023.

Le aziende che hanno dovuto sospendere l'attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi possono presentare la domanda di accesso alle prestazioni utilizzando la causale "incendi - crolli – alluvioni". Tale causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (cosiddetti Eone).

Nel caso in cui le aziende colpite dall'evento meteorologico non abbiano potuto riprendere l'attività lavorativa neanche al cessare dell'evento stesso, la domanda di intervento può essere presentata con la causale "impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità" (anche questa rientrante negli Eone).

L'istituto ricorda che per le causali Eone sono previsti i seguenti criteri:- non è richiesto in capo ai lavoratori il requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo nell'unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento; - i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale Inps;- le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato;- l'obbligo dell'informativa sindacale non è preventivo ed è sufficiente indicare ai sindacati la durata del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati.

Il messaggio precisa infine che, in considerazione della gravità dell'evento, non è richiesto ai datori di lavoro che presentano la domanda di intervento dimostrare gli effetti dello stesso sull'attività produttiva dell'azienda.

Per quanto attiene il settore agricolo il messaggio 1699/2023 chiarisce che per il trattamento di Cisoa i datori di lavoro sono tenuti a presentare apposita domanda con causale "calamità naturali o avversità atmosferiche – cod. evento 08 (articolo 21, comma 4, legge 223/1991)".

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