Farmacie, possibile il recupero dei contributi versati al fondo attività professionali
L'Inps, con messaggio 772/2022 del 16 febbraio, si pronuncia sull'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. L'Istituto fornisce, nello specifico, le istruzioni procedurali per le farmacie datrici di lavoro che, dapprima considerate assicurabili, sono state successivamente escluse dal campo di applicazione del fondo.
Giova ricordare preliminarmente che questo fondo di solidarietà ha lo scopo di fornire ai dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali – che occupano mediamente più di tre dipendenti – una tutela a sostegno del reddito, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 21 del Dlgs 148/2015. Tali datori di lavoro, a decorrere dal periodo di paga "marzo 2020" (mese di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo), rientrando nel novero dei soggetti tutelati dal fondo stesso, hanno perduto il diritto/dovere di assicurazione al Fis.
L'Inps è già intervenuto più volte sul tema (messaggio 2265/2021; circolare 77/2021) e da ultimo anche con la circolare 16/2022. Proprio in quest’ultima ha affrontato, nello specifico, la criticità del perimetro di applicazione del nuovo fondo di solidarietà, precisando che sono tenuti all'iscrizione i datori di lavoro del settore delle attività professionali, come individuati dai codici Ateco riportati nella tabella allegata alla stessa circolare. La tabella, dopo il parere del ministero del Lavoro, è stata rimodulata ed emendata dall'Inps, escludendo le farmacie (connotate dal Codice Statistico Contributivo 7.02.05 e dall'Ateco 2007 47.73.10), in quanto rientranti nell'ambito del più ampio comparto del terziario e tenuto conto che le stesse hanno in Federfarma l'organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa, la quale non risulta tra le firmatarie dell'accordo istitutivo del fondo.
Ciò posto, l'Inps si preoccupa di fornire le istruzioni operative per il recupero del contributo ordinario eventualmente versato dalle farmacie a partire da marzo 2020. Non solo: venendo meno l'iscrizione al fondo, i soggetti interessati vengono anche istruiti in ordine alle procedure di regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del Fondo di integrazione salariale (Fis).
Recupero dei contributi indebiti da parte delle farmacie
Attribuzione codice di autorizzazione
Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, a decorrere dal periodo di paga gennaio 2022, ai datori di lavoro interessati l'Inps attribuirà il codice di autorizzazione "0J" (datore di lavoro tenuto al versamento al Fis) in sostituzione del codice autorizzazione "0S" (datore di lavoro tenuto al versamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali). Le procedure di controllo dell'Inps verranno adeguate al fine di determinare la corretta aliquota contributiva dovuta.
Procedure di recupero contributi indebiti
Ai fini del recupero del contributo ordinario versato indebitamente al nuovo Fondo nel periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, i datori di lavoro valorizzeranno nel flusso uniemens all'interno di < DenunciaAziendale >, < AltrePartiteACredito >, nell'elemento < CausaleACredito > i nuovi codici causale:– "L221", che assume il significato di "Recupero contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività professionali per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di tre dipendenti a quindici dipendenti nel semestre precedente" e nell'elemento < ImportoACredito > indicheranno il relativo importo del credito spettante;– "L222", che assume il significato di "Recupero contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività professionali per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente" e nell'elemento < ImportoACredito > indicheranno il relativo importo del credito spettante.
Regolarizzazione contributi Fis
Contestualmente, ai fini della regolarizzazione del versamento del contributo ordinario dovuto al Fis, i datori di lavoro valorizzeranno in < DenunciaAziendale >, < AltrePartiteADebito >, l'elemento < AltreADebito > indicando i seguenti dati:– in < CausaleADebito > il codice "M131" o "M149" già in uso;– in < Retribuzione > l'importo dell'imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori interessati;– in < SommaADebito > l'importo del contributo:-- pari allo 0,45% dell'imponibile contributivo (da > 5 a 15 dipendenti - M131);-- pari allo 0,65% dell'imponibile contributivo (da > 15 dipendenti – M149).La regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, dovrà avvenire entro il periodo di paga "marzo 2022".
Sospensione o cessazione di attività nel periodo intermedio
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo contributivo, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (uniemens/vig) con riferimento all'ultimo mese di attività dell'azienda.