Festività per il part time verticale pagato ad ore
Il CCNL Farmacie citato nel quesito, al comma 12 dell’articolo 17 relativo al lavoro a tempo parziale disciplina che “per tutto quanto non previsto valgono le norme di legge”. Pur non esistendo norme vigenti che prevedano espresse disposizioni in merito alla particolarità del trattamento delle festività nel part-time di tipo verticale, è logico pensare che in tale evenienza, per le giornate festive che ricadono nel giorno in cui non è richiesta la prestazione lavorativa, il lavoratore non avrà diritto ad alcuna retribuzione né potrà recuperare la festività, come anche si evince dalla lettura dell’art.2 lett. c) Legge 90/1954 che non contiene tale casistica nell’elencazione degli eventi per i quali il trattamento deve essere comunque corrisposto. Per similitudine si pensi ad esempio alla festività cadente di sabato per i lavoratori full-time con orario di lavoro distribuito su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì: neppure tali lavoratori avranno diritto ad una retribuzione aggiuntiva in quanto la festività ricade in un giorno non lavorativo.