Ammortizzatori

Fis, accesso semplificato per causali straordinarie

Dall’Inps le regole per le aziende che hanno fino a quindici dipendenti e i moduli da utilizzare per richiedere l’ammortizzatore

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di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Per le aziende con dimensioni medie fino a 15 dipendenti nel semestre di riferimento, tutelate dal Fondo di integrazione salariale (Fis), sarà più semplice ricorrere all’assegno di integrazione salariale per causali straordinarie. È quanto emerge dalla lettura della circolare 109/2022 diffusa ieri.

Nel documento, l’Inps illustra le innovazioni contenute nel decreto ministeriale 33/2022 che, per effetto del riordino della normativa attuato con la legge di Bilancio 2022, ha modificato il precedente Dm 94033/2016 recante i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione straordinaria (Cigs), e fornisce ai datori di lavoro anche le istruzioni per l’uso.

Per le aziende interessate, le indicazioni acquistano notevole rilevanza in quanto sarà l’istituto di previdenza, in qualità di soggetto preposto dalla legge ad autorizzare le istanze di Fis, a valutare le domande di ammissione inviate dai datori di lavoro.

Nella circolare l’Inps rende note le semplificazioni amministrative che rendono meno gravoso l’iter procedurale a carico dei datori. Lo snellimento burocratico tiene conto sia del settore di operatività delle aziende, sia della limitata consistenza del loro organico.

Detto che le causali per cui è possibile richiedere l’intervento del Fis sono riconducibili a quelle che disciplinano la Cigs (riorganizzazione, compresa quella attuata attraverso processi di transizione; crisi aziendale; crisi per evento improvviso e imprevisto; contratto di solidarietà), la principale novità è rappresentata dalla possibilità di richiedere la prestazione anche per l’attuazione di processi di transizione, ipotesi che si realizza quando i datori di lavoro intendono porre in essere un pacchetto di interventi utili a realizzare percorsi di innovazione e modernizzazione digitale e tecnologica, nonché di rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica, nonché ad attuare interventi straordinari in tema di misure di sicurezza.

Riguardo ai processi di riorganizzazione di tipo classico, è interessante notare che come il Dm 33/2022 non preveda alcune condizioni stringenti come la necessità che il valore medio degli investimenti previsti nel programma debba essere superiore al valore medio degli investimenti, della stessa tipologia, operati nell’anno precedente e che vi sia coincidenza tra il soggetto che effettua gli investimenti e il datore di lavoro che richiede la prestazione.

Riguardo alla crisi aziendale, l’Inps evidenzia che la semplificazione voluta dal Dm 33/2022 consente ai datori di lavoro di limitarsi a indicare la motivazione che ha determinato la contrazione dell’attività e che la produzione dei dati, utili a dimostrare la difficoltà economica in cui versa l’azienda, è prevista in alternativa agli altri indici di crisi.

Nella circolare, che contiene i format da utilizzare in relazione alle diverse causali per cui è possibile richiedere l’assegno di integrazione salariale, l’Inps si sofferma anche sulla cumulabilità tra gli interventi ordinari e straordinari di integrazione salariale con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal Fis e contemporaneamente destinatari, dal 1° gennaio 2022, della Cigs. Sul punto l’istituto precisa che il cumulo è possibile laddove i lavoratori interessati dai due diversi trattamenti, per l’intero periodo di coesistenza degli interventi, siano comunque diversi e precisamente individuati tramite specifici elenchi nominativi.

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