La domanda

Un’azienda ha sottoscritto con le RSU un accordo aziendale per l’erogazione di retribuzione in natura per tutti i dipendenti. Il valore del fringe è quantificato in base al verificarsi di determinate condizioni, precisate dall’accordo (es. audit RSPP; numero di infortuni, n. macchine vendute). All’emolumento è applicata la disciplina fiscale e contributiva dei fringe benefit. Nonostante le condizioni ricordino un PDR, il contratto non riconosce però la possibilità di liquidare somme in busta paga e, tantomeno, non applica i benefici fiscali concessi a un PDR dotato di tutti i requisiti di legge. Si chiede pertanto se risulta corretto applicare la normale disciplina dei fringe benefit ai buoni erogati in base alle condizioni contrattuali.

Un’azienda ha previsto, tramite accordo con le RSU, l’erogazione di fringe benefit subordinati al verificarsi di determinate condizioni (audit RSPP, infortuni, risultati produttivi). Il quesito riguarda la corretta qualificazione fiscale e contributiva di tali erogazioni, in assenza dei requisiti del premio di risultato (PDR). La soluzione risiede nell’applicazione della disciplina ordinaria dei fringe benefit, purché rispettati i relativi presupposti normativi.

Premessa

Il quesito concerne la qualificazione...

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