Agevolazioni

Fringe benefit esenti fino a 3mila euro: dall’auto i primi risparmi

Il dipendente senza addebito mensile potrebbe ricevere mille euro di conguaglio. Le aziende devono fare il conto dei beni e servizi erogati nel 2022

 Il Dl Aiuti bis ha incluso tra i fringe benefit i rimborsi delle spese per acqua gas e luce  ai lavoratori.

di Stefano Sirocchi

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit fino a 3mila euro appena introdotta per il 2022 dal decreto Aiuti quater (Dl 176/2022, in vigore dal 19 novembre) può portare in sede di conguaglio fiscale di fine anno a una busta paga di dicembre con oltre mille euro di crediti fiscali e previdenziali da restituire ai dipendenti assegnatari di auto aziendali di medio-grandi dimensioni, date loro in uso promiscuo senza riaddebito. Al contrario, con un corrispettivo di 200 euro (o superiore) al mese trattenuto per l’uso del veicolo, il valore del benefit si può annullare, o quasi, e lo stesso accade al beneficio fiscale.

In ogni caso, le buste paga di novembre e dicembre saranno più pesanti per quei dipendenti che riceveranno il rimborso di utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas, alle condizioni previste dalla disciplina e circolare 35/E del 2022. Ma anche l’eventuale percezione di beni e servizi, anche sotto forma di buoni acquisto per la spesa o l’abbigliamento, aiuta a contrastare l'inflazione senza l’aggravio del cuneo fiscale.

Che cosa cambia per il 2022

L’articolo 3, comma 10, del decreto Aiuti quater rettifica quanto già previsto nell’articolo 12 del decreto Aiuti bis (Dl 115/2022) per il periodo di imposta 2022, e già in vigore dal 10 agosto 2022.

Il Dl Aiuti bis infatti aveva innalzato il limite di non imponibilità dei beni e dei servizi ceduti dal datore di lavoro ai dipendenti da 258,23 a 600 euro, e aveva ampliato l’ambito di applicazione della disciplina, includendo nei fringe benefit l’erogazione di somme e i rimborsi ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas.

Il Dl Aiuti quater ha portato il limite di non imponibilità a 3mila euro, specificando che la nuova disciplina si innesta nella prima parte del terzo periodo del comma 3, articolo 51 del Tuir che, pertanto, continua a essere pienamente efficace, tenuto conto delle deroghe apportate (il nuovo limite e l’aggiunta delle utenze): se il tetto di esenzione di 3mila euro viene superato, dunque, tutto l’importo diventa imponibile, annullando il beneficio fiscale.

L’analisi dei fringe benefit

Per questa ragione, serve attenzione nell’individuare quali sono i fringe benefit che rientrano nel plafond di 3mila euro e come determinare esattamente il loro valore. I dipendenti assegnatari di auto in uso promiscuo senza riaddebito sono tra i soggetti più a rischio di sforare il limite dei 3mila euro. Ma per coloro che vi rientrano, il beneficio sarà “automatico” già in sede di conguaglio. Infatti, in assenza di altre variazioni, la riduzione dell’imponibile fiscale del dipendente rispetto a quello previsto, da una parte andrà a impattare sullo scaglione con l’aliquota Irpef più elevata, dall’altra avvantaggerà anche l’azienda, in termini di minori contributi da versare.

In generale, per coloro che hanno capienza nel plafond, si potrà ragionare sulla conversione di parte o tutto il premio di risultato in benefit, se si rientra nella relativa disciplina agevolativa e se ciò è consentito in base agli accordi sindacali di secondo livello stipulati in azienda. Tuttavia, considerato che, per molti, i premi sono stati già stati erogati nel corso dell’anno, questa via appare davvero stretta.

Dalle nuove misure potranno trarre un vantaggio le aziende che sono già tenute a erogare benefit in base a obblighi contrattuali o accordi sindacali, naturalmente anche rivedendoli al rialzo. Ma i benefit potranno essere erogati volontariamente, gratuitamente e senza particolari formalità anche da imprese e professionisti che finora non se ne sono avvalsi.

VIDEO / Dai bonus alle auto aziendali: guida ai fringe benefit

I destinatari

Destinatari dei fringe benefit agevolati dal Dl Aiuti quater sono i dipendenti, i relativi familiari ex articolo 12 del Tuir e i soggetti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come gli amministratori di società, i co.co.co, gli stagisti e così via. Le erogazioni possono essere di tipologia ed entità diverse tra i lavoratori, e riguardare solo un dipendente o solo alcuni.

I costi sostenuti per l’acquisto di tali beni e servizi sono pienamente deducibili dal reddito d’impresa in base all’articolo 95 del Tuir, mentre l’Iva è indetraibile per mancanza di inerenza, a meno che gli stessi non formino l’oggetto dell’attività di impresa, nel qual caso però sono imponibili nelle successive cessioni ai dipendenti, salvo rinuncia dell’impresa alla detrazione sui relativi acquisti.

Infine, l’agevolazione sui fringe benefit è cumulabile con i buoni benzina esentasse fino a 200 euro (articolo 2 del Dl 21/2022); i beneficiari devono essere dipendenti di datori di lavoro privati e, anche qui, non si può superare la soglia, a pena di perdere l’incentivo fiscale.

L’eccedenza

Come salvare il beneficio

Per gestire l’eventuale sforamento della soglia di 3mila euro, posto che il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale dei beni e servizi al netto delle somme corrisposte dal dipendente, nei casi in cui è possibile, converrà al lavoratore versare all’azienda un corrispettivo che riduca il valore totale dei benefit a 3mila euro, o meno, per salvare il beneficio. Tuttavia, secondo la circolare del Mef 326/1997, si potrà tenere conto di queste somme a storno del valore del bene o servizio ricevuto solo nel periodo d’imposta nel quale sono effettivamente trattenute o versate dal dipendente.

LE VERIFICHE DA FARE

I controlli del datore

1. Gli step dell’azienda
Verificare quali sono i beni e i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3 del Tuir

Determinare il valore da considerare nel calcolo

Controllare il limite e, se occorre, valutare se è possibile “disinnenscare” l’eventuale sforamento di soglia.


2. Il valore del benefit
Nel calcolo del plafond vanno considerate le erogazioni avvenute con riferimento al periodo di imposta 2022 e quindi entro il 12 gennaio 2023 (per il cosiddetto principio di cassa allargato) da parte di tutti i datori di lavoro, se in tale periodo siano più di uno. Tra i beni e i servizi da considerare ci sono i buoni acquisto, i buoni carburante, i generi in natura, le polizze extra professionali e i cesti natalizi.
A parte i generi in natura prodotti dalle aziende, che cedono ai grossisti (e devono essere valorizzate ai prezzi all’ingrosso senza gli sconti d’uso), negli altri casi la determinazione del valore avviene applicando le regole dell’articolo 9, comma 3 del Tuir, ossia in base al valore normale, ovvero ai prezzi di mercato mediamente praticati, tenuto conto degli sconti d’uso. In alternativa, in base al prezzo di acquisto, se l’azienda ha stipulato una convenzione con il fornitore.

3. Benefit inclusi ed esclusi
Nell’ambito di applicazione sono compresi anche tutti gli altri benefit previsti all’articolo 51, comma 4 del Tuir, come i fabbricati dati in uso o locazione, le auto assegnate in uso promiscuo, i prestiti e i mutui concessi a tassi agevolati, i cui valori vanno determinati secondo le regole contenute nello stesso comma 4, al netto di eventuali addebiti specifici al dipendente.
Non rientrano le opere e i servizi relativi alle fattispecie dell’articolo 51, comma 2 del Tuir, a patto che siano rispettate le condizioni ivi specificate, perché non concorrono al reddito.

Gli esempi di calcolo

L’auto senza addebito
Si consideri un dipendente con una retribuzione annua lorda di 32.500 euro. Il valore fiscale dell’auto in uso promiscuo è di 2.504 euro.
Le maggiori somme trattenute durante l’anno per il veicolo:
Irpef e addizionali: 962 euro
Contributi Inps: 218 euro
Totale da restituire al lavoratore in fase di conguaglio: 1.180 euro (Irpef e contributi Inps)

L’auto con addebito
Si consideri un lavoratore con un’auto in uso promiscuo dal valore fiscale di 2.504 euro e un addebito mensile di 200 euro al mese (compresa Iva) per l’auto. Lo stesso lavoratore ha buoni pasto elettronici per 8 euro per giorno lavorato.
Alimenta il plafond dei 3mila euro di non imponibilità dei fringe benefit solo l’auto in uso promiscuo per 104 euro (2.504 - 200 x 12).

Benefit differenziati
Un lavoratore ha buoni pasto cartacei per 5,29 euro per giorno lavorato e un computer portatile a uso esclusivo aziendale. Ha ricevuto un voucher per un viaggio ricreativo da 400 euro, un corso di inglese di 1.000 euro, entrambi offerti a tutti i dipendenti, e un buono spesa da 200 euro.
L’eccedenza fiscale dei buoni pasto di 1,29 euro al giorno rispetto al limite fiscale di 4 euro non è assorbibile nella franchigia dei 3mila euro dei fringe benefit e dunque va a formare materia imponibile. Viceversa, concorre a formare il plafond di 3mila euro solo il buono spesa di 200 euro.

Il voucher ad personam
Se in una situazione analoga a quella dell’esempio precedente il voucher per il viaggio di svago fosse offerto ad personam, poiché non sarebbe soddisfatto il requisito fissato dall’articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir, in base al quale le utilità devono essere messe a disposizione di tutti o di gruppi omogenei di dipendenti, si ritiene che il valore di 400 euro del voucher vada ad alimentare il plafond dei 3mila euro. Infatti la franchigia di non imponibilità dell’articolo 51, comma 3, di 3mila euro per il 2022, è generale e valida per tutte le erogazioni in natura (circolare 188/1998) ove non sia applicabile una disciplina ad hoc.

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