Adempimenti

Giornalisti non dipendenti: entro fine luglio il versamento dei contributi minimi

Scade il 31 luglio 2023 il termine entro il quale gli iscritti all'Inpgi sono tenuti a versare il contributo minimo ordinario che per l'anno 2023 ammonta a euro 402,71.

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di Alberto Rozza

L'Inpgi, con due circolari datate 27 giugno 2023, da un lato ha diffuso le istruzioni operative per il versamento dei contributi minimi 2023 da parte dei giornalisti iscritti all'ex Gestione separata e, dall'altro, ha fornito le modalità con le quali devono essere versate le quote forfettarie annuali da parte di coloro che ricoprono la carica di amministratore locale.
Riguardo alla prima questione l'istituto previdenziale ricorda che il contributo minimo ordinario quantificato per l'anno 2023 in euro 402,71 deve essere versato entro il prossimo 31 luglio da parte di coloro che hanno svolto oppure hanno ancora in corso lo svolgimento di un'attività giornalistica in forma autonoma.
Detto contributo minimo è pari a 213,81 euro (ossia il 50% di quello ordinario), per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2023 hanno meno di 5 anni di anzianità professionale, intesa questa come iscrizione all'Ordine.
Lo stesso istituto previdenziale ricorda, inoltre, che ammonta a 261,03 euro il contributo minimo ridotto che invece deve essere versato dai giornalisti che risultano anche titolari di un trattamento pensionistico diretto.
A tal proposito la circolare 4/2023 evidenzia che le pensioni di reversibilità e/o indiretta e gli assegni previsti per i ciechi e gli invalidi civili non riconoscono la citata riduzione del contributo minimo.
Il pagamento dei contributi deve avvenire con il modello F24/accise che dovrà essere compilato indicando i dati anagrafici e il codice fiscale del giornalista interessato.
In alternativa al modello F24, si potrà versare il contributo dovuto mediante bonifico bancario sul conto intestato all'Inpgi, riportando nella causale AC 2023 seguito dal numero di posizione Inpgi e dal codice fiscale.
Il versamento del contributo minimo non è dovuto:
– da parte dei giornalisti che nel 2023 svolgono l'attività solo sulla base di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente).
– da parte dei giornalisti che alla data del 31 luglio 2023 non hanno svolto alcuna attività giornalistica autonoma e presumono di non svolgerla entro fine anno (questi ultimi possono comunque versare volontariamente i contributi minimi al fine di avere la copertura contributiva per il 2023).
Come ricordato all'inizio, l'Inpgi ha fornito le indicazioni operative ai fini contributivi anche per i giornalisti iscritti all'Inpgi che ricoprono cariche di amministratore locale.
L'intervento dell'istituto previdenziale ruota intorno all'articolo 81 del Dlgs 267/2000, secondo cui per i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratore locale gli enti presso cui espletano il loro mandato versano quote forfetarie annuali, da pagare mensilmente, a favore delle forme pensionistiche presso le quali i predetti soggetti erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data di conferimento del mandato.
Nel concreto si tratta della carica di: sindaci, di presidenti di provincia, di presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, di assessori provinciali e di assessori dei comuni con popolazione superiore a 10mila abitanti, di presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50mila abitanti, di presidenti dei consigli provinciali, di presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e di presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.
Il versamento da parte dell'ente locale viene effettuato solo quando il lavoratore autonomo che ricopre una delle cariche citate si astenga del tutto dall'attività lavorativa generalmente svolta. A tal fine il lavoratore autonomo ha l'onere di provare l'astensione producendo all'ente locale un'attestazione in cui dichiara la sospensione dell'attività in costanza di espletamento del mandato amministrativo, nonché notificando la medesima dichiarazione all'ente previdenziale.
Quindi se il giornalista, in ragione della carica di amministratore locale, non ha sospeso lo svolgimento dell'attività professionale dovrà provvedere autonomamente e a proprio carico al versamento della contribuzione dovuta all'Inpgi (ex Gestione previdenziale separata).
In caso contrario (ossia se il giornalista ha sospeso l'attività), il versamento della contribuzione minima annuale dovuta all'Inpgi è posto a carico dell'Amministrazione locale.
A tal proposito l'Inpgi rende noto che il contributo minimo ordinario dovuto per i giornalisti che hanno sospeso lo svolgimento dell'attività autonoma (derivante da: partita Iva, ritenuta d'acconto, cessione diritto d'autore o società tra professionisti) ammonta a 2.219,83 euro per l'anno 2023; mentre per i giornalisti parasubordinati (titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa) è pari a 4.901,12 euro.
Gli enti locali potranno effettuare il versamento dei contributi dovuti per i giornalisti con bonifico bancario entro il 31 dicembre 2023 indicando nella causale: 2023, il nome e cognome del giornalista, la data di nascita e il riferimento legislativo, ossia il Dlgs 267/2000). In alternativa al bonifico è possibile utilizzare il mod. F24-EP.
La circolare 5/2023, infine, ricorda che i giornalisti per i quali gli enti locali che hanno effettuato il versamento della contribuzione minima dovranno inviare telematicamente la comunicazione reddituale all'Inpgi entro il 30 settembre di ogni anno ed effettuare il pagamento delle contribuzioni a saldo connesse all'eventuale reddito professionale conseguito in periodi dell'anno diversi da quelli oggetto di sospensione dell'attività.

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