Giornalisti prepensionati, divieto di impiego solo con l’ex datore di lavoro
Il trattamento previdenziale è revocato se si svolge l’attività lavorativa presso l'azienda che ha dato luogo al prepensionamento o un’altra azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale
La pensione di vecchiaia anticipata liquidata ai giornalisti professionisti in base alla legge 416/1981 è incompatibile con l'attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata in Italia e all'estero presso l'azienda che ha dato luogo al prepensionamento o presso un'altra azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale.
L'Inps, con il messaggio numero 644/2023, chiarisce la portata della circolare 10/2023 ammettendo perciò la possibilità di cumulo della pensione coi redditi autonomi o dipendenti, purché presso datori di lavoro o committenti non facenti parte della stessa azienda esodante o presso altra azienda del medesimo gruppo.
Dal 1° luglio 2022, a seguito del passaggio dei giornalisti dall'Inpgi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps, è applicabile la disciplina generale in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro e non più quella speciale regolata dall'Inpgi. Nei casi in cui i giornalisti possano cumulare pensione e redditi da lavoro, valgono però ancora alcune regole specifiche di questa categoria che influiscono sull'ammontare del supplemento di pensione spettante, supplemento che normalmente si calcola con le regole del sistema contributivo, cioè sommando i montanti contributivi annui accreditati dopo la pensione opportunamente rivalutati e trasformando in pensione il montante complessivo grazie al coefficiente di trasformazione corrispondente all'età anagrafica.
In particolare si continua ad applicare l'articolo 37 comma 2 della legge 416/1981 e di conseguenza i contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia vengono riassorbiti fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista. Perciò, il supplemento di pensione spettante ai sensi dell'articolo 7 della legge 155/1981 è corrisposto nella misura pari alla differenza tra il montante contributivo risultante dalla contribuzione versata al Fpld e la quota di contribuzione riferita al periodo di maggiorazione a carico dell'ex Inpgi e ora dell'Inps.
Questa quota è pari alla contribuzione compresa tra la data di decorrenza della pensione e la data di perfezionamento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia (entro un massimo 5 anni e per un massimo di 30 anni di contributi). Per ottenere il valore del supplemento, il risultato di tale differenza va moltiplicata per il relativo coefficiente di trasformazione.