Giornalisti prepensionati, limiti all’attività lavorativa
La circolare 10/2023 dell’Inps sembra introdurre un divieto assoluto. Il Fondo contrattuale con finalità sociali evita l’abbattimento degli importi
Operativi i prepensionamenti dei giornalisti dipendenti sotto il cappello Inps, a seguito del passaggio della loro gestione previdenziale dall’Inpgi, avvenuta a luglio 2022. Con la pubblicazione della circolare 10/2023, infatti, l’istituto nazionale di previdenza ha illustrato le regole applicative dei prepensionamenti normati dalla legge 416/81 nel nuovo contesto. Le indicazioni più rilevanti riguardano gli importi dei trattamenti e la possibilità di cumularli con redditi da lavoro.
La circolare riprende le disposizioni normative (decreto interministeriale 100495/2017 e Dlgs 69/2017) che fissano il divieto per l’ex datore di lavoro di reimpiegare il prepensionato anche in altre aziende dello stesso gruppo, per poi affermare che «pertanto, a fare data dalla sua decorrenza, la pensione liquidata ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, è incompatibile con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata in Italia e all’estero» e se tale divieto non sarà rispettato, la pensione sarà revocata. La frase riportata tra virgolette appare porre un limite assoluto di impiego, a differenza di quanto avveniva in precedenza. Contattata al riguardo, Inps non ha fornito chiarimenti in tempo utile per questo articolo.
Oltre ai limiti di riassunzione presente nella normativa del 2017, per il prepensionamento operava il limite di cumulo reddituale secondo l’articolo 15 del regolamento Inpgi che faceva scattare una decurtazione al 50% oltre una determinata soglia reddituale. Dal momento che tale regolamento non risulta più efficace (circolare Inps 92/2022) tale ulteriore limite, non richiamato dalla circolare 10/2023 appare inapplicabile per questi trattamenti erogati da Inps.
Continuano a non applicarsi, almeno per il momento, gli abbattimenti sull’importo dell’assegno previsti dall’articolo 7 del regolamento Inpgi. In base ad esso, infatti, la pensione anticipata sarebbe stata decurtata con percentuali (dal 5,56 al 22,73%) commisurate agli anni mancanti alla pensione di vecchiaia, ma nei fatti tali riduzioni venivano compensate con l’intervento del Fondo contrattuale con finalità sociali istituito nel 2009 in cui le aziende editrici versavano a tal fine un contributo pari al 30% del costo di ciascun pensionamento anticipato. Nella circolare, Inps afferma che sui prepensionamenti, dal 2006, si applica un abbattimento dello 0,5% per ogni anno di integrazione contributiva concessa. La differenza tra tali riduzioni previste dal regolamento Inpgi verrà compensata con l’intervento del Fondo contrattuale con finalità sociali «nei limiti delle risorse disponibili».
Aspetto positivo, invece, è il fatto che per raggiungere il requisito contributivo minimo necessario per il prepensionamento (attualmente 25 anni e 5 mesi) si valorizzano anche tutti i periodi accreditati nel fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps, nonché, a determinate condizioni, in quelli dei lavoratori dello spettacolo e dei lavoratori sportivi, mentre eventuali contributi delle gestioni dei lavoratori autonomi non possono essere cumulati, ma occorre ricorrere alla ricongiunzione per trasferirli nel fondo pensione lavoratori dipendenti.