Si affronta il tema della valutazione degli aggravamenti delle patologie nel giudizio di opposizione e del potere del giudice di disporre una nuova consulenza tecnica alla luce dell'art. 149 disp. att. c.p.c.

Un diverso problema è se nel giudizio di merito il Giudice, preso atto, delle contestazioni del ricorrente, sia tenuto sempre ad espletare una nuova consulenza tecnica.

La giurisprudenza della Suprema Corte è abbastanza pacifica nel ritenere che il rinnovo della consulenza sia rimesso ad una valutazione discrezionale del giudice che, quale peritus peritorum, ben può confutare i rilievi critici avanzati senza l'ausilio del consulente[1].

Occorre però chiedersi se il giudice sia obbligato al rinnovo ...

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