Adempimenti

Il mancato accordo sindacale: trappola per i lavoratori

immagine non disponibile

di Giampiero Falasca

La questione degli accordi sindacali per la cassa in deroga rischia di compromettere, se mal gestita, l’accesso a uno strumento essenziale per la tenuta del sistema economico e produttivo. Un rischio che trova origine – nonostante l’utile chiarimento offerto dalla circolare 47/2020 dell’Inps – in una norma poco chiara del decreto cura Italia.

L’articolo 22, comma 1 del Dl 18/2020 assegna, infatti, alle Regioni e alle Province autonome il compito di riconoscere trattamenti di cassa integrazione a tutte le imprese che non hanno accesso agli ammortizzatori sociali ordinari. Tutti questi soggetti possono chiedere l’accesso alla cassa in deroga alle Regioni, che erogano tali trattamenti «previo accordo sindacale» (requisito che non riguarda i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti).

Sul territorio ci sono regolamentazione variegate di tale norma. Alcune Regioni hanno stabilito che la domanda di accesso all’ammortizzatore può essere proposta anche senza raggiungimento dell’accordo (per esempio la Toscana), a patto che sia stato richiesto l’esame congiunto, oppure hanno previsto forme estremamente semplificate per considerate concluso l’accordo (Lazio). Altre Regioni, invece, hanno introdotto requisiti più stringenti, prevedendo un accordo sindacale per ciascuna impresa richiedente (come Emilia Romagna e Piemonte).

La circolare 47/2020, pur senza dilungarsi sulle questioni giuridiche connesse alla questione, ha ridotto la portata e la valenza degli accordi sindacali, con l’apprezzabile intento di evitare eventuali “buchi” di tutela nei casi di mancato raggiungimento dell’intesa. In tale prospettiva, l’Inps ha precisato che l’accordo sindacale «si considera esperito» con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto, svolta anche in via telematica.

Secondo tale interpretazione, quindi, un datore di lavoro, dopo aver inviato l’informativa sindacale e aver richiesto l’esame congiunto, potrà anche fare a meno dell’accordo per accedere all’ammortizzatore in deroga. Una lettura coerente con lo spirito e la finalità della legge, che tuttavia potrebbe non bastare a ottenere l’ammortizzatore in quelle Regioni dove la normativa locale ha espressamente richiesto la stipula dell’accordo per ciascun datore di lavoro.

Come si comporteranno queste Regioni in fase di autorizzazione dell’ammortizzatore, qualora si presentasse il caso di un datore di lavoro che ha svolto l’esame congiunto ma non è riuscito a convincere i rappresentanti sindacali a siglare un’intesa? C’è il rischio concreto che molti datori di lavoro (e i rispettivi dipendenti) restino intrappolati dentro questo dubbio applicativo, rimanendo senza ammortizzatore sociale per il solo fatto di non aver raggiunto l’accordo con le rappresentanze sindacali.

Una questione di così grande portata non può essere lasciata nell’incertezza: il legislatore, in fase di conversione del decreto cura Italia, dovrebbe risolverla, inserendo nel testo di legge il criterio proposto dalla circolare Inps.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©