Adempimenti

Circolare 24 Lavoro - Il modello 730/2023

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di Rossella Quintavalle e Paolo Rossi

È arrivato anche per quest'anno il momento di affrontare gli adempimenti dichiarativi relativi al 2022 al fine di pareggiare i conti con il Fisco. Il modello 730, che sia ordinario o precompilato, consente di semplificare, rispetto al modello REDDITI, le modalità di riscossione dei crediti fiscali o il pagamento delle imposte dovute. Il modello 730, come ormai prassi, è disponibile e compilabile direttamente on line. L'Agenzia delle Entrate lo ha reso accessibile a decorrere dal 2 maggio 2023, con conseguente possibilità di invio del modello in modalità diretta a decorrere dal 11 maggio 2023.
L'ultima versione delle istruzioni ministeriali è stata pubblicata il 24 febbraio 2023 e contiene le specifiche tecniche per la trasmissione, mentre in data 18 aprile 2023 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'ultimo Provvedimento utile per l'accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati. In definitiva sembra tutto pronto per la resa dei conti tra contribuente e fisco, possibile sino al 2 ottobre 2023.
Quando si approccia al calcolo delle imposte si deve fare i conti con le novità introdotte per l'anno cui si riferiscono i redditi dichiarati. Il primo cambiamento che riguarda il 2022 sono certamente i nuovi scaglioni di reddito e le relative aliquote fiscali da applicare.
Le operazioni di conguaglio in busta paga dei modelli 730 rappresentano, per la gran parte dei lavoratori dipendenti, la fase finale delle operazioni di liquidazione delle imposte dirette o dei crediti d'imposta.
Allo stato, non si rilevano modifiche rispetto alle prassi dello scorso anno, quindi resta la possibilità per i sostituti d'imposta di iniziare le operazioni di conguaglio da modello 730 in diversi periodi di paga, senza dover per forza di cose iniziare con la busta paga di luglio. In pratica, tutto dipende da quanto sia celere il lavoratore ad innescare la dichiarazione dei redditi: tenuto conto che il modello 730 è presentabile dall'11 maggio al 2 ottobre, prima il lavoratore presenterà la dichiarazione, prima il datore di lavoro potrà erogare i rimborsi dei crediti d'imposta o scaglionare le imposte a debito con un numero maggiore di rate.
Dunque, il termine mobile per la "partenza" dei conguagli da 730 in busta paga resta confermato, con la conseguenza che le somme risultanti dal prospetto di liquidazione dovranno essere rimborsate o trattenute sulla "prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione" (articolo 19, comma 1, Dm 164/1999).
Le operazioni potranno protrarsi al massimo fino al 16 gennaio 2024. Ai sostituti d'imposta (ovvero agli intermediari da questi incaricati) il risultato della liquidazione del modello 730 è comunicato attraverso il mod. 730-4. Il modello è reso disponibile presso la cosiddetta sede telematica indicata con l'apposito modello di comunicazione trasmesso all'Agenzia delle Entrate (CSO/CT), di cui si è accennato nelle schede precedenti.
È importante ricordare che alcuni modelli 730-4 saranno sottoposti al preventivo controllo dell'Agenzia delle Entrate, perché contenenti rimborsi di entità elevata o perché incongrui. Qualora l'Agenzia riscontri anomalie, i modelli 730-4 non saranno trasmessi ai sostituti d'imposta. Al termine delle attività di controllo, il rimborso al contribuente sarà effettuato direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che le novità della miniriforma fiscale uscita della legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi da 2 a 8, legge 234/2021), impattano sui contribuenti proprio a partire dalle operazioni 730 dell'anno d'imposta 2022. Le modifiche normative introdotte sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicano, quindi, a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023).

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