La domanda
Il lavoratore Pinco ha avuto un precedente rapporto di lavoro subordinato nel settore edile, iniziato prima del 1° luglio 2026. Durante questo rapporto, il suo TFR è rimasto al 100% in azienda (in regime ex art. 2120 c.c.) ed è stato versato il solo contributo contrattuale al fondo negoziale Prevedi.In data 1° agosto 2026, il dipendente viene riassunto da un nuovo datore di lavoro, sempre del settore edile, che non è soggetto al Fondo di Tesoreria Inps.In questo scenario: si applica il meccanismo di adesione automatica (silenzio-assenso dei 60 giorni) per la previdenza complementare? In caso di silenzio o inerzia del lavoratore ad agosto, il TFR rimane in azienda secondo il regime dell’art. 2120 c.c.?
Ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del Decreto Legislativo n. 252/2005, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2026, al momento della prima assunzione il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore in merito agli accordi collettivi applicabili sul tema della previdenza complementare. Tale informativa deve riguardare il meccanismo di adesione automatica, la forma pensionistica complementare a cui destinare i versamenti in caso di automatismo, le diverse opzioni di scelta a disposizione...



