Agevolazioni

Incentivi all’occupazione in agricoltura con molti rischi e pochi fondi

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di Michele Regina

La legge 190/2014, all'articolo 1, comma 119, prevede un esonero contributivo per quei datori di lavoro agricolo che assumano fino al 31 dicembre 2015 operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato.

L'esonero contributivo è riconosciuto per 36 mesi e riguarda i contributi previdenziali all'Inps a carico del datore di lavoro nel limite di euro 8.060,00 su base annua. L'esonero non spetta per premi assicurativi dovuti all'Inail. Le nuove assunzioni devono riguardare lavoratori che lo scorso anno non sono stati occupati con contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate.

L'incentivo è riconosciuto dall'Inps sulla base di una specifica istanza, inviata telematicamente attraverso il modello di comunicazione "Assunzione OTI 2015" disponibile all'interno del cassetto. L'istituto di previdenza con il messaggio 1689 del 6 marzo ha comunicato l'avvio della procedura mettendo in linea il modulo telematico di presentazione dell'istanza preventiva. L'istanza si effettua accedendo al "Cassetto previdenziale aziende agricole", nella sezione "Comunicazione bidirezionale" – "Invio comunicazione", selezionando "Assunzioni OTI 2015". L'Inps, effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di legge per il diritto all'esonero, qualora risultassero positive, attribuisce un apposito codice di autorizzazione denominato "E5".

Le assunzioni agevolate non devono inerire:
1) i lavoratori occupati presso qualsiasi datore di lavoro agricolo a tempo indeterminato nell'anno 2014;
2) i lavoratori occupati a tempo determinato per un numero di giornate pari o superiore a 250 risultanti dagli elenchi nominativi dell'anno 2014;
3) violazione del diritto di precedenza del lavoratore fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro;
4) datori di lavoro che hanno in atto sospensioni dal lavoro con interventi di CIGS e/o in deroga; salvo i casi in cui l'assunzione è finalizzata all'acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai detti provvedimenti.
5) datori di lavoro non in regola con gli adempimenti contributivi ai fini del DURC.

Le domande possono essere ammesse nei limiti delle risorse stanziate pari a euro:
- 2 milioni per l'anno 2015;
- 15 milioni per gli anni 2016 e 2017;
- 11 milioni per l'anno 2018;
- 2 milioni per l'anno 2019.

Il datore di lavoro per fruire dello sgravio dovrà indicare nel flusso Dmag, oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese:
a) per il tipo retribuzione il valore "Y"
b) nel campo CODAGIO il valore "E5"

L'esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, invece è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica fra i quali l'incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all'articolo 5 del Dl 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Tali agevolazioni sono quelle previste per le assunzioni, a tempo indeterminato o determinato, di giovani in agricoltura di età compresa tra i 18 e i 34 anni compiuti che presentano uno dei seguenti requisiti:
- essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ovvero che abbiano lavorato per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi precedenti l'assunzione;
- essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Per fruire dell'incentivo:
a) il contratto di lavoro a tempo determinato deve: avere durata almeno triennale; garantire al lavoratore un periodo di occupazione di 102 giornate all'anno; essere redatto in forma scritta;
b) le assunzioni devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione.

L'incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per 18 mesi fino ad un importo massimo di euro 3.000,00 annui per ogni lavoratore assunto a tempo determinato e di euro 5.000,00 annui per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato.

L'incentivo è riconosciuto al datore di lavoro mediante compensazione dei contributi dovuti con le seguenti modalità:
- per le assunzioni a tempo determinato 6 mensilità al completamento di ogni anno di lavoro;
- per le assunzioni a tempo indeterminato 18 mensilità al completamento del diciottesimo anno dalla data di assunzione.

Per poter fruire dell'incentivo il datore di lavoro deve possedere gli stessi requisiti di legge previste dalla legge 190/2014 per l'esonero contributivo.

Come sopra evidenziato l'agevolazione apportata dalla legge 190, a differenza per la generalità dei lavoratori, è sottoposta a stringenti vincoli, non solo normativi, ma di compatibilità economico-finanziaria; vincoli che comportano, in caso di fruizione con cumulo, una particolare attenzione da parte dei datori e consulenti sull'osservanza della normativa e delle prassi dell'Istituto al fine di evitare, in caso di inosservanza, pesanti conseguenze in caso di non spettanza delle agevolazioni.

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