La domanda
Si consideri il caso del dipendente Pinco, autorizzato dal datore di lavoro a utilizzare la propria autovettura per effettuare una trasferta fuori dal territorio comunale.Per il veicolo utilizzato, il costo chilometrico ACI è pari a 0,28 euro per chilometro. Il dipendente parte direttamente dalla propria abitazione e raggiunge il luogo della trasferta, distante 100 chilometri. Qualora fosse partito dalla sede aziendale, la distanza da percorrere sarebbe stata invece di 80 chilometri.Il datore di lavoro riconosce al dipendente un rimborso chilometrico di 28 euro, determinato applicando il costo chilometrico ACI di 0,28 euro ai 100 chilometri effettivamente percorsi.Si chiede se il rimborso di 28 euro possa essere considerato integralmente esente da imposizione fiscale e contributiva oppure se la quota riferibile ai 20 chilometri eccedenti il percorso tra sede aziendale e luogo della trasferta debba concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed essere assoggettata a contribuzione previdenziale.
Nel caso in cui un dipendente, autorizzato a utilizzare la propria autovettura per effettuare una trasferta fuori dal territorio comunale, parta direttamente dalla propria abitazione anziché dalla sede aziendale, occorre individuare i criteri per determinare la quota dell’indennità chilometrica fiscalmente e previdenzialmente esente e l’eventuale eccedenza imponibile.
La questione è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 92/E del 2015, che ha chiarito i criteri da utilizzare...



