ApprofondimentoContenzioso

Interessanti applicazioni (o non applicazioni) della decadenza in materia previdenziale

di Silvano Imbriaci

N. 10

guida-al-lavoro

Due recenti ordinanze della Sezione Lavoro della Cassazione che, pur vertendo su argomenti diversi quanto all’intervento Inps, trattano del tema della decadenza dall’azione giudiziale in materia previdenziale secondo due diverse prospettive e diversa valutazione circa l’applicabilità

Massima

  • INPS - Prestazioni previdenziali – Braccianti in agricoltura – Iscrizione elenchi braccianti agricoli – Notifica individuale – Decadenza art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (conv. con modificazioni in l. 11 marzo 1970, n. 83) Cass. Sez. lav. 20 febbraio 2024, n. 4469

    Deve essere riconfermata la legittimità costituzionale dell’imposizione di un termine di decadenza ancorato ad una modalità telematica di pubblicazione degli elenchi e delle variazioni degli elenchi dei lavoratori agricoli, anche in relazione al ripristino della modalità individuale di notifica in luogo della pubblicazione generalizzata degli elenchi sul sito dell’Istituto.

  • INPS – Omesso versamento di contribuzione obbligatoria - Costituzione di rendita vitalizia - – Procedimento amministrativo – Azione giudiziale - Decadenza – Non sussiste Cass. Sez. Lav. 20 febbraio 2024, n. 4528

    L’azione per la costituzione di rendita vitalizia, istituto di carattere generale dell’assicurazione obbligatoria al fine di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione, non è soggetta a decadenza – che avrebbe come conseguenza normale e indefettibile, l’estinzione definitiva del diritto che ne è oggetto e l’impossibilità di conseguirlo mediante una nuova domanda – ma a prescrizione, trattandosi di un credito risarcitorio.

Premessa

L’istituto della decadenza, previsto in via generale in materia civilistica (artt. 2964 e ss. c.c.), impone un onere di attivazione del titolare nell’esercizio del diritto entro un dato termine, non suscettibile né di interruzione né di sospensione. Quando la decadenza riguarda diritti indisponibili, la relativa disciplina legale non può essere modificata né le parti possono rinunziarvi (art. 2968). L’applicazione di questo istituto in materia previdenziale passa attraverso l’individuazione di alcuni...

  • [1] Soppresso ex art. 9-sexies, co. 3, L. 28.11.1996, n. 608, e sostituito con la costituzione, quale organo dell’INPS, della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati - Commissione CAU