La Cassazione censura la decisione del giudice di merito che, in un giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., aveva respinto la domanda di invalidità civile disattendendo le conclusioni favorevoli delle consulenze tecniche e omettendo di valutare una parte significativa della documentazione medica ritualmente prodotta. La Corte ribadisce che il giudice può discostarsi dalla CTU, ma deve farlo attraverso un percorso logico e giuridico fondato sull'esame completo del compendio istruttorio, specie quando siano in discussione patologie neurologiche e psichiatriche documentate da certificazioni specialistiche.

Cass., sez. lav., ord. 14 luglio 2026, n. 23150

I fatti di causa e la fase di merito

La vicenda in commento trae esame dalla presentazione di domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile e per la conseguente attribuzione della pensione o dell'assegno previsto dalla legge n. 118/1971 da parte della ricorrente.

Sottoposta a visita dalla competente commissione medica, la stessa era stata riconosciuta non invalida; aveva quindi promosso l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai sensi dell'articolo 445-bis c.p.c.

Il consulente nominato nella prima fase, esaminati...

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