Istituito l’elemento variabile della retribuzione per gli edili artigiani del Piemonte
Erogazione legata a indicatori territoriali e aziendali
Il 13 aprile è stato sottoscritto, tra le rappresentanze di Confartigianato imprese Piemonte costruzioni, Cna Piemonte-Unione costruzioni, Fiae-Casartigiani Piemonte, Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl Piemonte, Fillea-Cgil Piemonte, il rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini del Piemonte. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2022 e ha efficacia fino al 31 dicembre 2023.
In conformità a quanto stabilito all'articolo 15 del verbale per il rinnovo del Ccnl del 4 maggio 2022, è stato istituito l'elemento variabile della retribuzione (Evr) nella misura del 4% dei minimi retributivi in vigore al momento della verifica. In calce al contratto vengono riportati i seguenti valori pieni dell'Evr per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Livello / Importo in euro
7° livello / 76,00
6° livello / 68,00
5° livello / 57,00
4° livello / 53,00
3° livello / 49,00
2° livello / 44,00
1° livello / 38,00
L'Evr non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti da ogni livello di contrattazione, compreso il trattamento di fine rapporto.
Nella determinazione dell'Evr le parti tengono conto dell'andamento congiunturale del settore nella regione Piemonte, sulla base dei seguenti indicatori di settore:
- numero complessivo dei lavoratori iscritti alle casse edili;
- monte salari complessivamente denunciato alle casse edili;
- ore complessivamente dichiarate alle casse edili;
- numero complessivo delle imprese iscritte alle casse edili;
- numero complessivo dei lavoratori iscritti e frequentanti il corso di 16 ore presso le scuole edili.
Oltre al livello territoriale, per la quantificazione effettiva dell'Evr ogni impresa dovrà operare una verifica a livello aziendale, osservando l'andamento dei seguenti indicatori:
- ore denunciate in cassa edile, secondo le stesse modalità individuate a livello regionale;
- volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.