L’apprendista può dimettersi senza giusta causa durante la formazione?
L’articolo 41, D.Lgs. n. 81/2015 definisce l’apprendistato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
L’articolo 42, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015 consente il recesso dal rapporto solamente al termine del periodo di apprendistato. Non sono, dunque, espressamente disciplinate le dimissioni da parte dell’apprendista. Sembra allora che anche l’apprendista venga responsabilizzato rispetto al percorso formativo intrapreso. In ogni caso nel contratto a tempo indeterminato è sempre consentito al lavoratore di dare le dimissioni (è una sua scelta unilaterale). Come sostenuto in dottrina (e in assenza di risposte da parte della giurisprudenza) nel contratto di apprendistato il datore di lavoro potrebbe però chiedere il ristoro delle spese sostenute per la formazione del giovane. Ovviamente queste vanno provate, ma potrebbero essere determinate anche da parte della contrattazione collettiva oppure nel contratto individuale in maniera forfettaria.
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