La domanda
Una società Impresa S.r.l. (settore industria, oltre 50 dipendenti, datore di lavoro privato) è in attività dal 2006. Nel 2006 occupava meno di 50 dipendenti e, pertanto, non era tenuta al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria per i lavoratori soggetti all’art. 2120 c.c.Nel 2025, l’Impresa S.r.l. supera i 60 dipendenti; di conseguenza, a decorrere da gennaio 2026, sarà obbligata a versare il TFR al Fondo di Tesoreria per i dipendenti rientranti nel regime di cui all’art. 2120 c.c. che non abbiano destinato il TFR alla previdenza complementare (Legge n. 199/2025, art. 1, comma 203).In particolare, l’impresa ha alle proprie dipendenze un lavoratore, “Pinco”, assunto con contratto di apprendistato professionalizzante di secondo livello (primi tre caratteri qualifica UniEmens: 5-- f- i/tc j0), per il quale la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a:10% + 1,61% + 2% CIGO + 0,6% CIGS(la contribuzione a carico del lavoratore è pari a 5,84% + 0,3% CIGS = 6,14%).Il lavoratore, mediante modello TFR2, ha optato per il regime di cui all’art. 2120 c.c., senza conferire il TFR alla previdenza complementare.Si chiede come debba essere determinato l’accantonamento mensile del TFR da versare al Fondo di Tesoreria per un apprendista di secondo livello e se al datore di lavoro spettino le agevolazioni contributive dello 0,20% (FGTFR) e dello 0,28% (Legge n. 203/2005).
L’articolo 1, comma 203, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, Legge di Bilancio 2026), modifica il comma 756 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungendo, in fine, i seguenti periodi: “con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di cui al terzo...



