Adempimenti

L’assistenza fiscale dell’Inps solo per prestazioni imponibili ai fini Irpef

Con il messaggio 2207/2023 l’istituto fornisce istruzioni per i modelli 730-4. In caso di prestazioni assistenziali c’è il diniego

Mentre in passato l’Inps riceveva i modelli 730-4 dai Caf e dai professionisti abilitati, dal 2020 è stato anch’esso inserito nel flusso delle comunicazioni delle Entrate. Con il messaggio 2207/2023 del 14 giugno l’istituto fornisce quindi alcuni chiarimenti ai dichiaranti che lo abbiano indicato come soggetto tenuto a effettuare il conguaglio del risultato contabile del modello 730/2023 dagli stessi presentato.

In premessa l’Istituto chiarisce che, in tutte le ipotesi di erogazioni di prestazioni esenti da imposte quali le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo, le prestazioni assistenziali (assegni sociali, pensioni di invalidità civile, assegno unico e universale per i figli a carico e assegno per il nucleo familiare) per le quali l’Inps non è sostituto d’imposta, lo stesso non presterà assistenza fiscale. In tutti questi casi di ̀cosiddetto “diniego” esso verrà comunicato solamente all’Agenzia, che provvederà a rendere disponibile l’informazione ai Caf e ai professionisti abilitati che hanno predisposto la dichiarazione o direttamente al contribuente che ha trasmesso autonomamente la dichiarazione precompilata. Inoltre, l’Istituto evidenzia che, in considerazione della peculiarità delle sue prestazioni, oltre ai casi di diniego validi per tutti i sostituti d’imposta, per l’Inps sono previsti specifici casi di diniego all’assistenza, ad esempio perché è cessata l’erogazione della prestazione (che potrebbe essere la cassa integrazione).

Dal 2023, è stato inoltre individuato un ulteriore codice diniego - codice ES - relativo ai soggetti che risiedono all’estero, che non possono utilizzare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi, ma devono, invece, trasmettere all’Agenzia delle Entrate esclusivamente il modello “Redditi Persone Fisiche”

Nel messaggio viene ricordato che sostituiti in possesso di identità digitale (Spid almeno di livello 2, Cie, Cns) possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti. In particolare attraverso tale servizio è possibile consultare i seguenti dati:

● avvenuta ricezione da parte dell’Inps delle risultanze contabili trasmesse dalle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;

● conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’Inps sia il sostituto d’imposta del dichiarante;

● eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’Inps alle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;

● importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’Inps.

Infine, sempre con lo stesso servizio, il sostituito potrà trasmettere online all’Inps la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d’acconto Irpef o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la data di scadenza prevista per il 10 ottobre 2023.

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