L’informazione in materia di salute e sicurezza non è obbligo esclusivo dell’Rspp
Spetta al datore di lavoro decidere a chi affidare l'onere di fornire informazione ai dipendenti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Questo l'orientamento espresso dalla competente Commissione del ministero del lavoro con l'interpello 2/2017 del 13 dicembre 2017 ma pubblicato ieri.
L'Unione generale del lavoro ha chiesto al ministero un parere relativo al combinato disposto degli articoli 31 e 36 del decreto legislativo 81/2008 (testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro). In particolare l'Ugl voleva sapere se l'informazione da fornire ai lavoratori debba essere impartita in “forma prioritaria ed esclusiva” dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp).
La commissione rileva che l'articolo 33, comma 1, lettera f del Dlgs 81/2008 individua l'obbligo di fornire informazione, ma all'interno di un elenco di compiti dell'intero servizio di prevenzione e protezione dai rischi, compiti che non fanno capo esclusivamente all'Rspp.
L'articolo 36 del testo unico, invece, precisa i casi in cui è necessario fornire “adeguata informazione” e specifica che sia il datore di lavoro a provvedervi, però eventualmente anche delegando tale compito (perché l'articolo 17 del Dlgs 81/2008 individua come non delegabili solo la valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento, nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza).
Alla luce di questo quadro normativo, la Commissione conclude che il datore di lavoro può decidere caso per caso a chi affidare l'onere di erogare l'informazione ai dipendenti.