Ammortizzatori

L’Inps chiarisce i criteri di esame delle domande di accesso al Fis per le causali straordinarie

La circolare 109/2022 esamina i criteri di esame e di riesame delle domande presentate dalle aziende che occupano fino a 15 dipendenti

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di Massimiliano Arlati e Luca Mariani

Con la circolare 109 del 5 ottobre 2022, l’Inps ha voluto rendere noti i criteri di esame (e riesame) delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo d’integrazione salariale per le causali d’intervento straordinario.
Si tratta di un provvedimento anche regolatorio “interno” che mira a una più rigorosa trasparenza dei criteri che guidano il processo di valutazione delle istanze di ricorso alle provvidenze del Fis che, pur se strumenti pienamente ricompresi dal Dlgs 148/2015 nel novero dei “moderni” strumenti di ammortizzatore sociale, ad oggi difettavano (forse) di una esplicita e organica definizione delle condizioni prodromiche alla sua concessione.
È vero che la disciplina del Fis è stata oggetto di significative modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021) e più recentemente dalla legge 25 del 28 marzo 2022 e dal Dm 21 luglio 2022, che hanno a loro volta definito i beneficiari come i datori di lavoro che occupano almeno un lavoratore subordinato e che:
- appartengono a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito d’applicazione dell’articolo 10 in materia d’integrazioni salariali ordinarie;
- non aderiscano a fondi di solidarietà bilaterali, anche alternativi (articoli 26, 27 e 40 del Dlgs 148/2015).
Pertanto, la nostra analisi riguarda uno strumento di ammortizzatore sociale dedicato (con riferimento alle causali di intervento straordinario) ai datori di lavoro che nel semestre precedente la richiesta di intervento abbiano occupato mediamente fino a 15 dipendenti.

L’Inps ha – finalmente - percorso una puntuale analisi delle causali di intervento straordinario del Fis, ridefinendo i criteri di accesso all’assegno di integrazione salariale mediante D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033, come modificato dal D.M. 25 febbraio 2022, n. 33. L’art. 2 del citato Dm 25 febbraio 2022, n. 33 aveva affidato all’Istituto – in qualità di soggetto preposto all’autorizzazione dell’assegno di integrazione salariale – le attività di ricezione e successiva valutazione degli elementi necessari ai fini dell’ammissione delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale per le causali d’intervento straordinario.

L’Istituto, quindi, provvede a disciplinare la valutazione degli elementi necessari e indispensabili per la disamina delle condizioni e dei relativi programmi aziendali in ossequio alla più generale normativa prevista dagli articoli 1-4 del D.M. 2016, n. 94033 per la concessione dei provvedimenti relativi alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria prevedendo nella modalità semplificata le causali di

- riorganizzazione aziendale, anche quando essa miri a realizzare processi di transizione;

- crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo della stessa;

- contratto di solidarietà.

Riroganizzazione aziendale

La “riorganizzazione aziendale” si configura quando il datore di lavoro realizzi interventi volti a:

- contrastare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva

- sostenere processi di riconversione produttiva, all’interno di un programma finalizzato a un consistente recupero occupazionale.

Come anticipato, dal 1° gennaio 2022, nell’ambito della causale d’intervento della riorganizzazione aziendale sono ricompresi gli interventi attuati mediante processi di transizione. Più precisamente, si tratta di:

- percorsi d’innovazione e modernizzazione digitale e tecnologica nonché di rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica;

- interventi straordinari in tema sicurezza del processo produttivo.

Debbono pertanto essere oggetto di esposizione commentata, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la connessione tra il programma di riorganizzazione aziendale e la temporanea sospensione dell’attività o riduzione dell’orario di lavoro, la presenza di investimenti correlati al progetto in realizzazione, la presenza di iniziative formative o di riqualificazione, un consistente recupero occupazionale.

Crisi aziendale

La crisi aziendale si configura quando sono dimostrate:

- le ragioni relative alla contrazione dell’attività produttiva;

- l’andamento involutivo dell’organico aziendale riferito al semestre;

- i valori dell’organico aziendale al termine del programma aziendale.

La crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto ricorre nell’ipotesi in cui la difficoltà dell’azienda occorra come determinata da un evento improvviso ed imprevisto. In tal caso debbono essere definite:

- la natura dell’evento che ha determinato la crisi, argomentando sul carattere della sua imprevedibilità e riferendo circa la rapidità con cui ha prodotto effetti negativi sull’andamento dell’impresa;

- la natura esogena dell’evento rispetto alla realtà aziendale;

- le azioni tese al riequilibrio dell’azienda nel rispetto della salvaguardia occupazionale;

- il numero dei lavoratori sospesi dalla prestazione.

Contratto di solidarietà

Nel “contratto di solidarietà” sottoscritto sarà necessario prevedere:

- le modalità e la quantità in termini percentuale di riduzione media dell’orario di lavoro dei lavoratori interessati (non superiore, con riferimento ad ogni singolo lavoratore, all’80%);

- la quantificazione del personale eccedentario risultante al momento della stipula dell’accordo;

- l’eventuale modalità attuativa di possibili deroghe alla riduzione di orario concordata;

- l’eventuale determinazione di esuberi che possano essere gestiti attraverso un programma di esodi incentivati.

Ammortizzatori ordinari e straordinari insieme

La circolare 109/2022 entra anche nel merito della difficile trattazione dell’utilizzo contemporaneo di strumenti di ammortizzatore ordinari e straordinari presso la medesima azienda / unità produttiva limitandosi, forse con intento unicamente compilativo, a specificare che l’applicazione è possibile solo quando i la platea dei lavoratori interessati dai due distinti trattamenti siano diversi e rigorosamente individuati tramite specifici elenchi nominativi (art. 9, c. 1 del D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033).

Scontata quanto rilevante la puntualizzazione riguardo al fatto che in caso di contemporaneità dei trattamenti, i periodi per i quali è riconosciuto l’assegno d’integrazione salariale a carico del Fis incidono sui limiti complessivi di durata dei trattamenti previsti dal Dlgs 148/2015.

Quanto illustrato trova altresì applicazione ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del Dlgs 148/2015 ai fini dell’ammissione all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di appartenenza per causali straordinarie e sempre che nel semestre che precede la presentazione dell’istanza il datore di lavoro abbia occupato mediamente fino a 15 lavoratori.


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