La domanda

Nei mesi di gennaio 2024 e gennaio 2025 sono stati sottoscritti, per il settore Legno e Arredamento Industria (F051) due accordi di rinnovo del Ccnl relativi agli aumenti dei minimi tabellari. Questi due accordi sono però stati sottoscritti alla luce di una “ipotesi di accordo di rinnovo” sottoscritta il 20 giugno 2023 che prevede quanto segue: “Entro il mese di gennaio 2024 e di gennaio 2025, le Parti si incontreranno e definiranno gli incrementi dei minimi contrattuali a valere dal 1° gennaio a copertura rispettivamente degli anni 2023 e 2024, sulla base del dato IPCA generale dell’anno precedente come pubblicato dall’ISTAT.” Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dall’art.1, c.7, legge 199/2025, come ci si deve comportare?

L’art. 1, comma 7, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita, ha istituito un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, nella misura fissa del 5%, applicabile agli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

I requisiti per l’accesso all’agevolazione...

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