Ammortizzatori

La nuova prestazione va inserita tra quelle erogate dai Fondi con un accordo

Non è obbligatorio per i Fondi agevolare la staffetta generazionale: è una facoltà

di Mauro Marrucci

La previsione di agevolare la staffetta generazionale è una facoltà e non un obbligo, come precisa la circolare 1/2023 del ministero del Lavoro.

I Fondi di solidarietà bilaterali possono prevederla, quale prestazione facoltativa, nell’ambito dell’accordo di costituzione sottoscritto in base all’articolo 26 del Dlgs 148/2015. Per usufruire di questa prestazione, i Fondi già costituiti (fra i quali quelli dei settori assicurazioni, attività professionali, credito anche cooperativo, Ferrovie dello Stato, ormeggiatori e barcaioli, gruppo poste italiane, servizi ambientali, marittimo, trasporto aereo e pubblico, tributi erariali e chimico-farmaceutico) dovranno invece procedere a modificare la disciplina vigente contenuta nel decreto interministeriale istitutivo, secondo la procedura indicata dall’articolo 26, comma 3, del Dlgs 148/2015.

Si tratta quindi di una valutazione, non sottoposta a vincoli decadenziali, che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono trasferire nell’ambito di specifici accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, con cui procederanno alla costituzione di nuovi Fondi o alla modifica di quelli già esistenti.

Una volta sottoscritto, l’accordo deve essere trasmesso al ministero del Lavoro e delle politiche sociali - direzione generale Ammortizzatori sociali (divisione IV) per l’avvio dell’istruttoria e del procedimento amministrativo di istituzione o di modifica del Fondo di solidarietà, che si concluderà con l’emanazione di un decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia, d’intesa con il presidente della Provincia autonoma nel caso dei Fondi di solidarietà territoriali disciplinati dall’articolo 40 del Dlgs 148/2015.

Tre condizioni per la staffetta

In ogni caso, per fruire del beneficio, le parti sociali dovranno concordare su tre parametri fondamentali:

- la prestazione, vale a dire il versamento mensile di contributi previdenziali a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni;

- la durata minima triennale dell’assunzione dei lavoratori di età non superiore a 35 anni;

- il finanziamento della prestazione posto totalmente a carico del datore di lavoro con un contributo straordinario idoneo a coprire integralmente gli oneri finanziari e le minori entrate relativi alla prestazione, non essendo previsto alcun intervento a carico del Fondo di solidarietà, sulla base del principio di equilibrio finanziario dei fondi fissato dall’articolo 35 del Dlgs 148/2015.

La soluzione prospettata è di sicuro interesse per quanto riguarda il versante contributivo ma impone una adeguata politica di sostegno al reddito del lavoratore avvicendato, anche tramite piani di incentivazione all’esodo che si ritiene debbano essere definiti nell’ambito di accordi sindacali e individuali con i singoli lavoratori prossimi alla pensione.

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