Adempimenti

La riduzione del cuneo fiscale premia i redditi oltre 26mila euro

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di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Ieri la commissione finanze del Senato ha avviato la discussione per la conversione in legge del decreto 3/2020 che regolamenta il nuovo taglio al cuneo fiscale. Salvo improbabili sorprese, la definizione dell’intero procedimento legislativo si concluderà prima del 30 giugno consentendo il rispetto della tempistica prevista e permettendo ai lavoratori di usufruirne già dalle paghe di luglio 2020. Poggiandosi sull’attuale bonus, che di fatto viene sostituito, il nuovo trattamento integrativo si basa sul riconoscimento di due agevolazioni in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato.

La prima è denominata “trattamento integrativo dei redditi” e prende il posto del bonus 80 euro; si applicherà ai lavoratori subordinati (oltre che ai soggetti che percepiscono un reddito assimilato) che, dopo l'applicazione della sola detrazione per reddito di lavoro dipendente, pagano Irpef residuale e che ricevono un reddito annuo complessivo non superiore ai 28mila euro. Continuano, perciò, a rimanere esclusi gli incapienti. La nuova facilitazione è pari a 1.200 euro per anno, si riproporziona in base alla durata del rapporto di lavoro ed è una misura strutturale.

Il trattamento integrativo eredita le regole già previste per il bonus 80 euro e si potrà applicare dal 1° luglio 2020. Anche in questa circostanza, quindi, sarà il datore di lavoro a riconoscerlo automaticamente e a verificarne la spettanza anche in sede di conguaglio, momento in cui si possono – se del caso – apportare i necessari aggiustamenti.

Il secondo aiuto è costituito, invece, da una nuova detrazione fiscale che, al contrario dell’altro incentivo, vale solo per sei mesi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, anche se la relazione illustrativa al decreto preannuncia la sua stabilizzazione. Il suo ammontare è determinato in 600 euro nel semestre. In realtà, la detrazione trova applicazione in base al reddito mediante una formula differenziata. Ne potranno beneficiare coloro che hanno redditi superiori a 28mila e sino a 40mila euro annui.

Come già accennato, in sede di conguaglio fiscale il sostituto può effettuare delle rettifiche. Infatti, se si accorge di aver concesso il trattamento integrativo a un dipendente che ha percepito un reddito complessivo più elevato del limite previsto dalla norma, deve provvedere al recupero.

Per questa operazione viene introdotta una novità. Si prevede che il sostituto - nel caso abbia erogato il trattamento integrativo ma quest’ultimo non sia dovuto - per esempio per superamento del limite reddituale, prima di procedere al recupero è tenuto anche a verificare se il lavoratore ha diritto alla nuova detrazione; in caso positivo deve effettuare una compensazione tra la quota da trattenere e quanto va erogato.

Laddove l’importo indebito sia superiore a 60 euro, il recupero deve avvenire in quattro rate, a partire dal mese in cui si esegue il conguaglio. La stessa modalità di recupero vale anche per l’eventuale disconoscimento della nuova detrazione fiscale.

Vale la pena di ricordare che nel reddito complessivo utile per il riconoscimento degli aiuti sopra descritti, si deve includere anche la quota di imponibile esente prevista a favore dei docenti e dei ricercatori che, già all’estero, vengono a svolgere la loro attività in Italia nonché la parte considerata non imponibile dallo speciale regime per i lavoratori impatriati. Si può, invece, escludere il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Nella tabella allegata abbiamo sviluppato alcuni esempi (in cui i contributi a carico del lavoratore sono stati calcolati sull’aliquota generale del 9,19%). Dai conteggi si rileva che i soggetti con redditi sino a 24.600 euro, che già percepivano il bonus pieno (escludendo quelli in décalage), riceveranno un beneficio minimo. Mentre, coloro che hanno redditi superiori e che non avevano diritto agli 80 euro, sono più avvantaggiati.

Si noti, infine, che, in presenza di un reddito di poco superiore a 28mila euro, percepito da un contribuente che ha un nucleo familiare numeroso, le cui riduzioni di imposta abbassano notevolmente l’Irpef dovuta, la nuova detrazione fiscale non trova applicazione interamente, per incapienza.
Il confronto

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