La rinuncia al preavviso può far cadere l’indennità
L’azienda che dispensa il lavoratore dal servizio non paga l’importo. È la linea indicata dalla Cassazione nella recente ordinanza 27934/2021
La rinuncia al preavviso del lavoratore dimissionario da parte dell’azienda non comporta il pagamento dell’indennità sostitutiva al lavoratore stesso. È il principio espresso dalla Cassazione nell’ordinanza 27934 del 13 ottobre 2021, nella quale la Corte ha ribadito la tesi della efficacia «obbligatoria» del preavviso, con le conseguenze che possono impattare sulle vicende estintive del rapporto di lavoro, e ha escluso che, in caso di dimissioni di un dirigente, la disdetta intimata dall’azienda durante il periodo di preavviso, ovvero la dispensa dall’effettuare in servizio il periodo stesso, possa comportare oneri economici a carico dell’impresa (si veda Il Sole 24 Ore del 20 ottobre).
La decisione comporta la conseguenza che il datore di lavoro, una volta ricevute le dimissioni con preavviso lavorato da parte di un dirigente (ma anche di un altro lavoratore) possa dispensare dal servizio il dipendente per il periodo di preavviso senza dover pagare alcuna indennità all’interessato.
L’istituto del preavviso adempie alla funzione economica di attenuare le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del rapporto di lavoro ed è quindi imposto nell’interesse della parte contraente che subisce il recesso, configurandosi come termine di efficacia del recesso stesso.
Le pronunce della Cassazione si sono consolidate nell’affermare l’efficacia obbligatoria del preavviso. Di conseguenza, se la parte recedente intende far cessare il rapporto con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l’unico obbligo per il recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva, e senza che da tale momento possano avere rilevanza eventuali avvenimenti sopravvenuti. Ciò a meno che la parte recedente acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto di lavoro, protraendone l’efficacia sino al termine del preavviso (tra le tante, Cassazione 22322/2013; 11086/2012; 36/2011; 22433/2010; 21216/2009). È dunque superata la tesi dell’efficacia reale del preavviso, secondo cui durante il periodo di preavviso l’efficacia del recesso sarebbe sospesa e il rapporto di lavoro continuerebbe comunque sino alla scadenza del termine, con relativa incidenza di cause sospensive del rapporto di lavoro e prolungamento del rapporto.
Il primo argomento a favore dell’efficacia obbligatoria del preavviso risiede nel dato testuale dell’articolo 2118 del Codice civile che parla di «indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso». Il condizionale “sarebbe” sottindende una realtà inespressa – «se fosse proseguito il rapporto di lavoro» - e ciò esclude la volontà legislativa di intendere il rapporto come proseguito sino al termine del preavviso. Anche il dato sistematico è orientato nel suggerire la natura obbligatoria del preavviso.
L’affermazione dell’efficacia obbligatoria del preavviso è densa di conseguenze sul piano pratico: la comunicazione del recesso con offerta dell’indennità sostitutiva determina la cessazione immediata del rapporto di lavoro, con conseguente irrilevanza di eventuali sopravvenienze.
Di conseguenza, la sospensione del rapporto di lavoro in caso di malattia va esclusa nel caso in cui il datore di lavoro recedente opti per questa soluzione, con conseguente impossibilità di operare, per l’articolo 2110 del Codice civile. In questi termini si deve considerare la regola prudenziale per cui raramente viene concessa la possibilità di prestare in servizio il periodo di preavviso, per evitare che il dirigente durante tale periodo cada in malattia, sospendendo la durata del preavviso per il periodo di conservazione del posto con pagamento dell’intera retribuzione che, per alcuni dirigenti, può raggiungere la durata di un anno. La coincidenza tra comunicazione del licenziamento, dispensa dal preavviso e pagamento dell’indennità sostitutiva elimina alla radice ogni evenienza di questo genere, che comprende tutti gli eventi indicati nell’articolo 2110 del Codice civile: malattia, infortunio, maternità.
LE CLAUSOLE DI ALCUNI CONTRATTI COLLETTIVI
Dirigenti industria
Preavviso (articolo 23)
In caso di inosservanza dei termini di preavviso, è dovuta dalla parte inadempiente all’altra parte, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo. Il dirigente che riceve la disdetta (il licenziamento) può troncare il rapporto, sia all’inizio, sia durante il preavviso, senza che da ciò gli derivi un obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Dirigenti commercio
Dimissioni (articolo 29)
Il datore di lavoro che, ricevuta la comunicazione delle dimissioni, rinunci totalmente o parzialmente alla prestazione, è tenuto a corrispondere al dirigente le relative mensilità.
Licenziamento (articolo 30)
Ove il dirigente licenziato rinunci a effettuare
in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto all’indennità sostitutiva
per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore
di lavoro.
Dirigenti credito
Preavviso (articolo 26)
È in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all’inizio, sia durante il preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e, più specificamente,
di corrispondere le mensilità relative al periodo di preavviso non compiuto.
Dirigenti assicurazioni
Preavviso (articolo 31)
Il periodo di preavviso è considerato come servizio. Qualora, peraltro, il preavviso venga sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all’atto dell’effettiva cessazione del servizio.
Dirigenti agricoltura
Preavviso e risoluzione del rapporto (articolo 23)
È in facoltà del dirigente che riceve la comunicazione di recesso da parte del datore di lavoro, di troncare il rapporto sia all’inizio, sia durante il preavviso, senza
che da ciò gli derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso
non compiuto
Leggi la disciplina del preavviso in alcuni Ccnl