Si illustra la nuova disciplina della sospensione automatica del procedimento dopo il conferimento dell'incarico al CTU e le principali problematiche applicative derivanti dal D.L. 117/2025

L'art. 445 bis, IV comma, nel suo testo originario stabiliva che il giudice, all'esito della conclusione delle operazioni peritali ovvero del deposito della perizia emanasse un decreto con il quale fissasse un termine - non superiore a giorni trenta - entro il quale le parti avevano l'onere di manifestare l'intento di contestare le conclusioni del CTU con apposita dichiarazione scritta da depositare in cancelleria[1].

Il testo della norma è stato modificato dal decreto legge 117/2025 per cui il nuovo...

Riproduzione riservata Ⓒ

Argomenti