La domanda
Pinco è stato un lavoratore autonomo iscritto alla gestione artigiani prima del 1° gennaio 2007. Dal 1° agosto 2026 viene assunto per la prima volta come lavoratore subordinato nel settore privato. Decorsi 60 giorni dall’assunzione, Pinco rientra nell’adesione automatica con il versamento dei contributi a carico del dipendente e dell’azienda previsti dal CCNL, con effetto retroattivo dalla data di assunzione (la retroazione riguarda anche il 100% del TFR).Sul piano fiscale, per la deducibilità dei contributi alla previdenza complementare, si applica il limite ordinario annuo di 5.300 euro di cui all’articolo 8, comma 4, D.Lgs. 252/2005, oppure è possibile fruire - trascorsi i primi 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare ed entro i 20 anni successivi - dell’ulteriore plafond previsto per i “lavoratori di prima occupazione successiva al 1.1.2007” dall’articolo 8, comma 6, del medesimo D.Lgs. 252/2005? Si premette che Pinco non aveva alcuna posizione di previdenza complementare attiva in precedenza.
La situazione del quesito è la seguente: Pinco è stato un lavoratore autonomo prima del 1° gennaio 2007 (aveva una posizione di previdenza obbligatoria presso la gestione speciale ante 1.1.2007) e viene assunto per la prima volta come dipendente privato il 1° agosto 2026 (ossia dal 1° luglio in poi).
Quindi, ai fini del nuovo meccanismo del TFR, è espressamente un “lavoratore di prima assunzione” ex art. 8, comma 7, in quanto ciò che rileva ai fini di tale qualificazione è esclusivamente la posizione...



