L'esperto rispondeContrattazione

Lavoro accessorio e certificato penale

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di Alberto Bosco

La domanda

Una scuola materna aderente alla Fism, utilizza spesso prestatori di lavoro pagandoli con i voucher questi prestatori di lavoro svolgono esclusivamente lavori di pulizia e di aiuto cucina (non servono i pasti al tavolo dei bambini), mai di docenza si chiede se per tali prestazioni si debba richiedere il certificato penale in base al D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

Nel caso in cui i lavori di pulizia e di aiuto cucina siano per così dire svolti nel “retro”, ovvero quando i bambini non sono presenti nei locali, e quindi non vi è contatto tra il personale che svolge tale mansioni e i minori, si deve ritenere che la richiesta del certificato non sia necessaria. A supporto di tale esenzione vale ricordare che il Ministero del lavoro, nella Nota 15 settembre 2014, n. 25, ha precisato che nel caso delle attività alberghiere occorre richiedere il certificato solo per quelle attività che involgano un contatto diretto esclusivamente con soggetti minori, come avviene ad esempio per l’addetto al cd. mini club o al baby-sitting e così via, non riguardando invece le attività del settore afferenti al ricevimento, portineria, cucina, pulizia piani, in quanto in tal caso la platea dei destinatari non è costituita soltanto da minori, né tantomeno risulta preventivamente determinabile.

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