Lavoro accessorio e superamento importi massimi
Come precisato nella Lettera circolare Minlav 18 gennaio 2013, n. 4, il superamento del limite indicato nel quesito comporterà come conseguenza la "trasformazione" del rapporto in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, atteso che tale tipologia lavorativa rappresenta, ad oggi, la "forma comune di rapporto di lavoro" ( art. 1 dlgs 81/2015), con relativa applicazione delle sanzioni civili e amministrative. Nel documento citato, tuttavia, il Ministero ha precisato che ciò vale nella “ipotesi in cui le prestazioni […] risultino funzionali all'attività di impresa o professionale. In altri termini sarà possibile operare la "trasformazione" del rapporto ogniqualvolta le prestazioni del lavoro accessorio siano verosimilmente fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente dell'imprenditore o del professionista.”. Negli altri casi occorrerà verificare in concreto se la prestazione svolta sia riconducibile ad un rapporto di tipo autonomo, con le relative conseguenze sul piano lavoristico e contributivo.
Sportivi dilettanti e compatibilità dis-coll
di Beatrice Passerini
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