Il superamento del limite massimo di orario di lavoro, nonché le trasferte effettuate, sono idonee a integrare la presunzione di sussistenza del danno da usura psico-fisica, rilevando altresì quali parametri di determinazione dell’entità e della liquidazione in via equitativa
Massima
Danni da usura psico-fisica – superamento limiti orario lavorativo – presunzione di sussistenza – quantificazione del danno Tribunale di Padova 6 marzo 2024
Il danno da usura psico-fisica si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, presunto nell’an qualora la prestazione lavorativa ecceda di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protragga per diversi anni.
Tale danno è distinto dal danno biologico, inteso quale lesione dell’integrità psico-fisica del soggetto, che si concretizza in una infermità fisica e/o psichica.
Nel caso di specie, il superamento del limite massimo di orario di lavoro, nonché le trasferte effettuate, sono idonee a integrare la presunzione di sussistenza del danno da usura psico-fisica, rilevando altresì quali parametri di determinazione dell’entità e della liquidazione in via equitativa.
I fatti di causa
Il ricorrente veniva assunto con contratto di inserimento (stage), poi convertito in apprendistato finalizzato al raggiungimento della professionalità correlata al quarto livello del Contratto Collettivo Nazionale Commercio – Terziario.
Completato il periodo di apprendistato, il rapporto lavorativo proseguiva in forma di contratto a tempo indeterminato, fino alle dimissioni per giusta causa, rassegnate dal lavoratore dopo quasi otto anni di impiego presso la Società.
Ricorrendo al Giudice del...