Il superamento del limite massimo di orario di lavoro, nonché le trasferte effettuate, sono idonee a integrare la presunzione di sussistenza del danno da usura psico-fisica, rilevando altresì quali parametri di determinazione dell’entità e della liquidazione in via equitativa
Massima
Danni da usura psico-fisica – superamento limiti orario lavorativo – presunzione di sussistenza – quantificazione del danno Tribunale di Padova 6 marzo 2024
Il danno da usura psico-fisica si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, presunto nell’an qualora la prestazione lavorativa ecceda di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protragga per diversi anni.
Tale danno è distinto dal danno biologico, inteso quale lesione dell’integrità psico-fisica del soggetto, che si concretizza in una infermità fisica e/o psichica.
Nel caso di specie, il superamento del limite massimo di orario di lavoro, nonché le trasferte effettuate, sono idonee a integrare la presunzione di sussistenza del danno da usura psico-fisica, rilevando altresì quali parametri di determinazione dell’entità e della liquidazione in via equitativa.
I fatti di causa
Il ricorrente veniva assunto con contratto di inserimento (stage), poi convertito in apprendistato finalizzato al raggiungimento della professionalità correlata al quarto livello del Contratto Collettivo Nazionale Commercio – Terziario.
Completato il periodo di apprendistato, il rapporto lavorativo proseguiva in forma di contratto a tempo indeterminato, fino alle dimissioni per giusta causa, rassegnate dal lavoratore dopo quasi otto anni di impiego presso la Società.
Ricorrendo al Giudice del...
Equo compenso, anche il Cnel si mobilita
di Andrea Musti - Cnel Componente Consulta su Lavoro Autonomo e le Professioni