La Cassazione chiarisce che la qualificazione di un'attività come particolarmente usurante non comporta, di per sé, il diritto al pensionamento anticipato previsto dal D.Lgs. 67/2011. La decisione distingue l'elenco della tabella A allegata al D.Lgs. 374/1993 dalla più ristretta selezione di mansioni contenuta nell'art. 2 del D.M. 19 maggio 1999, espressamente richiamata dal legislatore del 2011. In questa seconda elencazione non figura l'attività di gruista. Il commento esamina il rapporto tra le fonti e la portata del rinvio normativo, evidenziando come l'accesso al beneficio dipenda dalla delimitazione legislativa delle mansioni protette, anziché dalla sola gravosità del lavoro.

Cass., sez. lav., ord. 6 ottobre 2026, n. 26307

La fase di merito e il giudizio di legittimità

La vicenda in commento trae origine dalla domanda proposta da un lavoratore nei confronti dell'INPS, volta a ottenere l'accertamento del diritto alla pensione di anzianità anticipata in ragione dell'attività di gruista svolta nel corso della propria vita professionale.

Il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda, ritenendo che le mansioni esercitate non rientrassero tra quelle individuate dalla disciplina applicabile ai fini dell'anticipazione pensionistica. La decisione veniva confermata ...

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