Le Entrate riassumono le regole per le agevolazioni dell’indennità sostitutiva di mensa
L'agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello 122/2020, è stata sollecitata da una società che aveva realizzato un app aziendale per la gestione, da parte del datore di lavoro, del rimborso delle spese per vitto mediante l'erogazione dell'indennità sostitutiva di mensa ai dipendenti previa trasmissione da parte di questi ultimi della foto del documento commerciale comprovante la spesa giornaliera sostenuta.
Per la soluzione del quesito prospettato, l'agenzia delle Entrate osserva innanzitutto che ai fini Irpef, l'articolo 51, comma 1, del Tuir dispone in linea generale che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Inoltre, affinché siano esclusi dalla determinazione del reddito ex articolo 51, comma 2, lettera c, del Tuir, occorre che l'erogazione sia rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi e che ricorrano determinate condizioni, cioè che le indennità di vitto siano corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione.
Pertanto, come già indicato dalla circolare 5/E/2018, le erogazioni messe a disposizione solo di taluni lavoratori concorrono integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
In tale ipotesi gli importi corrisposti vanno qualificati ai fini Irpef come indennità sostitutive di mensa e ai fini Ires come costi deducibili.
Tuttavia, si può ritenere in linea di principio che l'esclusione dal concorso alla determinazione del reddito riguardi solo quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrano contemporaneamente alcune condizioni, quali:
- orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto;
- le prestazioni siano offerte alla generalità dei lavoratori o a categorie omogenee di essi;
- il dipendente sia addetto a una unità produttiva;
- l’unità sia ubicata in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consenta di recarsi, senza l'utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l'utilizzo di buoni pasto.
Al fine di verificare se una prestazione di somministrazione di alimenti e bevande sia riconducibile alla categoria dei servizi di mense aziendali ovvero in quella dei servizi sostitutivi di mensa aziendale, si deve fare riferimento:
- alle modalità attraverso le quali la prestazione viene resa;
- alla presenza di eventuali convenzioni tra i partecipanti al contratto di somministrazione di alimenti e bevande.
In relazione a quest'ultimo aspetto, con circolari 326/1997 e 188/1998, il ministero delle Finanze ha qualificado come mense aziendali anche gli esercizi pubblici (ristoranti, bar, ecc.), limitatamente alle prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande realizzate sulla base di specifiche convenzioni con i datori di lavoro, per cui, ai fini della corretta collocazione di una somministrazione come servizi sostitutivi di mensa aziendale ovvero come mense aziendali o interaziendali) si rende necessario esaminare compiutamente le modalità con cui la prestazione stessa viene resa.
Il principio generale di cui al comma 2, lettera c, del Tuir prevede delle eccezioni, escludendo dalla formazione del reddito:
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro e quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
- le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, fino all'importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 8 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
- le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto, corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29.
Ai fini Ires, il costo sostenuto dal datore di lavoro per gestire i predetti servizi rappresenta un onere per l'acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande e, quindi, non subisce le limitazioni di deducibilità indicate dall'articolo 109, comma 5, del Tuir (si veda il principio di diritto 3/2018).
Naturalmente resta fermo che il costo concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile, nel rispetto dei principi generali di inerenza e di previa imputazione dei componenti negativi, ai sensi dell'articolo 109 del Tuir.