Le festività di Natale e Santo Stefano in busta paga
Per la festività di Natale, che quest'anno coincide con la domenica, è previsto un trattamento retributivo aggiuntivo
Nel mese di dicembre ricorrono la festività religiose e nazionali del Santo Natale, che quest'anno cade di domenica, e di Santo Stefano.
Festività goduta
I datori di lavoro osservano le disposizioni di legge, oltre che quelle della contrattazione collettiva, a cui si fa espresso rinvio per particolari e diverse discipline.Quando le festività sono godute, quindi senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile, bensì a ore quali, ad esempio, i somministrati, un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale.La festività che coincida con la domenica, come nel caso di questo anno per il Santo Natale, comporta un trattamento retributivo aggiuntivo.
Festività lavorata
Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto, oltre al compenso spettante, anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato e nei contratti collettivi nazionali di lavoro: si fa pertanto rinvio alla loro consultazione.
Lavoratori in Cig/Fis
Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig /Fis/Cigd, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:
– a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:
– sospesi a zero ore settimanali, se retribuiti non in misura fissa mensile, ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.
Per riassumere,
– retribuzione a ore: sempre a carico del datore di lavoro le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, nonché tutte le festività che cadono nei primi 15 giorni dall'inizio della Cig/Fis. Dopo i primi 15 giorni, sono a carico dell'Inps le festività infrasettimanali escludendo sempre sabati e domeniche;
– Cig a orario ridotto: a carico del datore di lavoro. In caso di festività retribuite è riconosciuto il diritto alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare. La retribuzione erogata per le festività è imponibile ai fini fiscali e previdenziali.