Licenziamento ex apprendista
L’applicazione delle disposizioni in materia di contratto a tutele crescenti - nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato (che è già, di per sé, un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi di quanto disposto prima dal D.Lgs. n. 167/2011, e ora dal D.Lgs. n. 81/2015), come pure in quello della conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine - è esplicitamente prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Non va peraltro nascosto che tale previsione, contenuta nell’articolo 1 del D.Lgs. n. 23/2015, soggiace a un sospetto di illegittimità costituzionale, in quanto l’estensione delle nuove regole alle due ipotesi di cui sopra non è stata prevista dalla legge delega n. 183/2014. Ad ogni modo deve ritenersi che, in caso di “stabilizzazione” dell’apprendista e di un suo successivo licenziamento dichiarato illegittimo da parte del giudice, la condanna del datore di lavoro contemplerà il pagamento di tutte le mensilità spettanti in base al calcolo dell’anzianità di servizio a partire dal momento in cui è stato stipulato il contratto di apprendistato, e non già solamente a partire dal momento della “trasformazione”.
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