Limite massimo proroghe nei contratti stagionali
Le 4 proroghe sono riferite a tutti i contratti a tempo determinato stipulati tra lo stesso datore di lavoro e dipendente, anche se molto risalenti nel tempo. La soluzione al vostro problema esiste, ed è rappresentata dalla possibilità di rinnovare il contratto a tempo determinato con il medesimo lavoratore – ossia di procedere a una nuova e successiva assunzione a termine – senza rispettare le pause intermedie (cd. stop and go). Infatti, l’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dispone che se il lavoratore è riassunto a termine entro 10 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato. Tuttavia, tali disposizioni non si applicano ai lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi (fino all’adozione del D.M. continuano a trovare applicazione le disposizioni del DPR 7 ottobre 1963, n. 1525).
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