Limiti orario per il doppio lavoro
In via generale si premette che non c’è una norma che vieta al lavoratore di svolgere, contemporaneamente, più lavori (ad es. part-time) per datori di lavoro diversi (conferma circolare Minlav 3 marzo 2005 n. 8). Tuttavia il D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, attuativo delle prescrizioni contenute nelle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE e contenente la disciplina generale in materia di orario di lavoro, prevede (articolo 4 co.2 ) che la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Tale limite rappresenta una media, ossia è calcolato con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi (ma la contrattazione collettiva può aumentarlo fino a dodici mesi). Pertanto in una o più settimane sarà possibile superare l’orario di quarantotto ore, comprensivo di straordinari, a condizione che la media sia rispettata nell’arco di tempo considerato (conferma Ministero del lavoro, interpello 10 ottobre 2006 n. 4581). La logica della norma è quella di evitare il logoramento psico-fisico del lavoratore, consentendogli la fruizione dei necessari riposi (giornalieri ed infrasettimanali), e garantirgli il tempo libero necessario per attendere alle ordinarie esigenze della sua vita di relazione. In tali termini il limite di cui sopra è inderogabile dalla stessa contrattazione collettiva. Tanto premesso, appare quanto mai difficile che un rapporto lavorativo complessivo (full-time e part-time) pari a 58 ore settimanali sia idoneo a rispettare il limite sopra indicato delle quarantotto ore settimanali medie (comprensive di straordinari), nell’arco di tempo previsto dalla norma o dalla contrattazione collettiva di settore. Si ricorda, infine, che è onere del lavoratore comunicare ai datori di lavoro la esistenza di altri rapporti di lavoro, l’ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività nel rispetto dei limiti indicati e ogni altra informazione utile.
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