La domanda
In merito a un apprendista cha applica il CCNL Confcommercio, in periodo di prova, sono a porre il seguente quesito: Il combinato disposto degli artt.176 e 54 del CCNL prevederebbe, a mio giudizio, che l'azienda non debba corrispondere alcuna somma, né per la carenza, né a livello di integrazione. L'art. 54 stabilisce infatti che la carenza dell'Apprendista è riconosciuta al 60% al superamento del periodo di prova, mentre l'art.176 indica che le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 178 e 183 nè agli apprendisti. A tale proposito vi chiedo se la mia interpretazione è corretta.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi (Confcommercio) prevede, in materia di malattia durante l’apprendistato, il trattamento – diverso rispetto a quello previsto per i lavoratori qualificati - che segue: “Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente: a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d'anno, ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto; b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all'art. 175 della disciplina contrattuale nazionale del terziario, ad un'indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Le disposizioni di cui alle lett. a) e b) si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.” E’ possibile quindi ritenere, sulla base di quanto sopra riportato, che l’azienda non debba all’apprendista in prova alcun trattamento integrativo.



