Malattia in prova e licenziamento
In questo caso, a differenza di quanto avviene nel caso di malattia insorta durante il periodo di prova, che comporta la prosecuzione del rapporto sino alla fine della malattia (cfr. Cass. 25 settembre 2015, n. 19043), può ritenersi che il rapporto cessi in coincidenza con l’ultimo giorno previsto di lavoro, ossia il 19 settembre, dato che il recesso era già stato intimato con riferimento a tale data, e stante anche la speciale natura del rapporto durante la prova: con riferimento al recesso per giustificato motivo Cass. 10 ottobre 2013, n. 23063, ha per esempio affermato che è irrilevante l'insorgenza dello stato morboso nel corso del preavviso. La fattispecie presenta comunque margini di incertezza (non essendoci peraltro noto se il contratto collettivo preveda qualche clausola particolare), per tale ragione potrebbe essere opportuno scegliere la condotta più prudente e attendere la fine della malattia.
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