La Cassazione affronta il tema del licenziamento disciplinare intimato per asserita simulazione dello stato di malattia, in un contesto di rifiuto sostanziale delle nuove mansioni assegnate al lavoratore. La decisione assume particolare rilievo perché ribadisce che, anche in presenza di un quadro indiziario significativo, il datore di lavoro resta gravato dell'onere di provare in modo rigoroso la sussistenza dell'addebito disciplinare. La Corte valorizza il rilascio del certificato medico quale elemento probatorio non marginale, idoneo almeno a incrinare la tenuta di un ragionamento fondato su presunzioni semplici.
Il fatto e il giudizio di merito
La vicenda trae origine dal licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore, cui era stata contestata la simulazione dello stato di malattia, funzionale – secondo la prospettazione datoriale – a sottrarsi allo svolgimento delle nuove mansioni assegnategli, dichiaratamente non gradite.
La Corte d'Appello di Firenze, in riforma della decisione del giudice di prime cure, che aveva confermato la legittimità del recesso, respingeva la domanda del lavoratore volta all'accertamento dell'illegittimità...


