La domanda
Nel caso in cui in un ristorante l’importo delle mance per alcuni lavoratori sia superiore al limite individuale del 30% del reddito, l’eccedenza dev’essere assoggettata ordinariamente a fiscale e previdenziale con conseguente aggravio contributivo per il datore di lavoro? Ad esempio, se l’importo annuo delle mance di un lavoratore è pari ad € 10.000,00 e il limite del 30% del reddito è pari ad euro 8.000,00: - euro 8.000,00 non soggette a previdenziale e aliquota IRPEF sostitutiva 5%; - euro 2.000,00 imponibile a tutti gli effetti con IRPEF ordinaria e contribuzione. È possibile distribuire in tal caso l’eccedenza al lavoratore, che penserà poi a dichiarare euro 2.000,00 di mance eccedenti il 30% del proprio reddito?
Le somme corrisposte a titolo di mance ai lavoratori del settore della ristorazione e delle attività ricettive possono beneficiare dell’imposta sostitutiva del 5% entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno. Il quesito in disamina, riguarda il trattamento fiscale e previdenziale della quota eccedente tale limite e la possibilità di demandarne la dichiarazione direttamente al lavoratore. L’eccedenza non può beneficiare del regime agevolato e deve essere assoggettata a tassazione ordinaria...



