L’Editoriale è tratto da Modulo 24 Contenzioso Lavoro

Nonostante le resistenze, sono numerose le idee del compianto studioso Marco Biagi che hanno contribuito alla “modernizzazione” del diritto del lavoro in Italia: basti pensare alla introduzione di nuove tipologie contrattuali, alla limitazione dell’utilizzo delle vecchie collaborazioni coordinate e continuative, all’istituto della certificazione e alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro.

Dal contributo culturale di Marco Biagi, certamente ha tratto linfa ed ispirazione anche la legge 15 maggio 2025, n. 76 sulla “partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese”.

Invero, pur senza mai negare o sottovalutare il naturale conflitto di interessi che contrappone capitale e lavoro in una società pluralista, il compianto Studioso, che è stato sempre attento al metodo della comparazione (e mai condizionato da visioni provincialistiche) aveva già evidenziato come i sistemi di relazioni industriali europei si venissero da tempo caratterizzando in termini più collaborativi e partecipativi. Ed evidenziava, soprattutto, come lo sviluppo della partecipazione nelle sue varie possibili declinazioni potesse corrispondere agli interessi reciproci sia delle imprese che dei lavoratori.

È in questa direzione che si è ora mosso il legislatore italiano, che, nel dare attuazione al principio scritto in Costituzione (art. 46 Cost.), ha articolato una organica disciplina di “cornice” delle diverse forme partecipative, già storicamente praticate nell’esperienza di altri Paesi, attraverso le quali può venire a realizzarsi il coinvolgimento dei lavoratori alla vita delle imprese andando oltre il mero scambio tradizionale tra prestazione di lavoro e retribuzione.

La legge n. 76 del 2025, in particolare, contempla:

a) la partecipazione alla gestione dell’impresa, realizzabile attraverso l’inserimento dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza o nel consiglio di amministrazione della società;

b) la partecipazione economica mediante la distribuzione degli utili e la predisposizione di appositi “piani”, i quali possono contemplare anche l’attribuzione di azioni (anch’essa agevolata fiscalmente) in sostituzione dei premi di risultato;

c) la partecipazione finanziaria mediante l’istituzione di commissioni paritetiche (ossia composte in egual numero da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori) aventi la finalità di predisporre proposte riguardanti piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi dei servizi e dell’organizzazione del lavoro;

d) la partecipazione consultiva, che può riguardare qualsiasi scelta aziendale (rimanendo salve le procedure di consultazione già previste da specifiche disposizioni di legge e dai contratti collettivi, ove stabiliscano condizioni di miglior favore per il sindacato e i lavoratori).

La finalità dichiarata dalla legge è, in sintesi, quella di promuovere, anche con taluni incentivi economici, un modello di democrazia industriale più partecipato e meno conflittuale, rafforzando la “collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori”.

È chiaro, tuttavia, che la concreta attuazione di ognuna delle diverse forme di partecipazione previste dalla legge n. 76 del 2025 resta rimessa alle libere scelte delle parti sociali e all’autonomia dei soggetti coinvolti, imprese e lavoratori.

Ma anche questo è un corollario necessario del pluralismo sociale, sul quale insisteva Marco Biagi quando in uno dei suoi ultimi scritti, avvertiva che l’attuazione dei temi della partecipazione deve restare “materia gelosamente concordata tra le parti sociali”.

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