Massimale contributivo errato, sanzioni ridotte ai soli interessi
Le sanzioni per errata applicazione del massimale scendono ai soli interessi se il lavoratore passa, dopo l'assunzione, dal sistema contributivo al misto per effetto di un accredito o riscatto collocato prima del 1996.
L'Inps, dal dicembre 2020, ha avviato una campagna di recupero dei contributi pensionistici Ivs oltre il massimale contributivo, non versati, ma dovuti dal 2015 per lavoratori con contributi ante '96. Con il messaggio 5062/2020 l'istituto ha riepilogato i casi in cui non va applicato il massimale per coloro che vantano contributi di qualsiasi tipo (anche esteri convenzionati con l'Italia) accreditati prima del 1996, nonché per effetto del riscatto di laurea o dell'accredito del servizio militare.
Il messaggio 4412/2021, rispondendo alle istanze di numerosi datori di lavoro e associazioni (si veda il Sole 24 ore del 23 luglio 2021) ha ricordato come la legge 335/1995 non abbia previsto obblighi di comunicazione dei lavoratori ai rispettivi datori di lavoro in caso di operazioni che modifichino l'applicazione del massimale.
In assenza di una norma, l'Inps, con la circolare 177/1996, aveva codificato l'obbligo per il datore di acquisire una dichiarazione dal dipendente con cui venga attestata la presenza o meno di periodi contributivi anteriori al 1° gennaio 1996 senza disciplinare, però, gli effetti dell'omessa comunicazione da parte del lavoratore di una variazione del proprio status da nuovo a vecchio iscritto a seguito di domanda di riscatto o di accredito figurativo. Nel caso di errore od omessa comunicazione, il datore di lavoro si ritrova costretto a saldare integralmente a Inps la contribuzione omessa con le relative sanzioni. Inps, col messaggio 5062/2020, aveva previsto nei casi di erronea applicazione del massimale la sanzione dell'omissione contributiva e non per l'evasione contributiva (sempre applicata dall’Inps in caso di ravvedimento tardivo oltre i 12 mesi), pari al 5,5% per anno fino al 40% dei contributi oltre cui sono dovuti i soli interessi.
Il messaggio 4412/2021 aggiunge, in analogia ai regimi di incertezza di prassi e giurisprudenziali che impongono una riduzione delle sanzioni (in base all'articolo 116, comma 15, della legge 388/2000), un regime sanzionatorio minore nei soli casi in cui il lavoratore sia passato dal metodo contributivo a misto durante il rapporto di lavoro per effetto di un riscatto (di laurea o anche di periodi lavorati in Paesi esteri, anche se non menzionati nel messaggio) o di accrediti figurativi (del periodo di leva, come di maternità al di fuori del rapporto di lavoro). In questi casi, l'errore dell'omessa comunicazione degli accrediti o riscatti di contributi ante 1996 consentirà ai datori di lavoro, già sanzionati, di richiedere alle sedi la riduzione delle sanzioni ai soli interessi legali, applicabili fino al termine di pagamento della diffida. L'istituto modificherà in automatico le prossime diffide, attivando nel caso del passaggio al sistema misto il regime ridotto delle sanzioni senza bisogno di istanze da parte dei datori di lavoro.