Politiche attive

Neet, possibile en plein di aiuti

Dal 1° giugno il bonus per i datori che assumono giovani under 30 disoccupati e non inseriti in un percorso di studio o formazione può sommarsi allo sgravio per gli under 36 o alle agevolazioni per l’apprendistato

di Valentina Melis e Alessandro Rota Porta

I datori di lavoro che dal 1° giugno al 31 dicembre di quest’anno assumeranno a tempo indeterminato un giovane sotto i 30 anni disoccupato e non inserito in un percorso di studio o di formazione («Neet»), potranno fruire del bonus previsto dal decreto Lavoro, pari al 60% della retribuzione, e cumulare questo incentivo con altre agevolazioni.

Se il giovane rispetta i requisiti previsti dallo sgravio contributivo per assumere under 36 (ad esempio non ha mai avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato), il datore potrà avere ambedue gli aiuti: l’esonero dai contributi fino a 8mila euro all’anno e il bonus «Neet», che si ridurrà in questo caso al 20% della retribuzione.

Se il datore assumerà il giovane «Neet» con l’apprendistato professionalizzante o di mestiere, l’incentivo istituito dal decreto Lavoro sarà applicato in misura piena, in aggiunta alle agevolazioni contributive già previste per gli apprendisti.

Ma vediamo innanzitutto come arrivare pronti al debutto del nuovo incentivo, il 1° giugno.

I requisiti del giovane

I lavoratori che portano in dote il bonus «Neet» devono avere questi tre requisiti:

- non aver compiuto 30 anni alla data dell’assunzione;

- non essere occupati né inseriti in corsi di studio o di formazione;

- essere iscritti al Pon «Iniziativa Occupazione Giovani». Il datore dovrà dunque acquisire dalla persona che intende assumere l’attestazione rilasciata dal centro per l’impiego che certifica l’iscrizione.

Quanto vale l’incentivo

A differenza di altri benefici, il bonus «Neet» non ha un tetto massimo di importo: è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. In pratica, è l’ammontare sul quale sono calcolati i contributi dovuti all’Inps, sia per la quota a carico del lavoratore, che per quella a carico del datore. Vi rientrano la retribuzione della prestazione lavorativa ordinaria (quindi la paga base, l’indennità di contingenza, l’Edr - elemento distinto della retribuzione - gli scatti di anzianità, gli eventuali superminimi), ma anche la retribuzione riferita al lavoro straordinario, quella correlata alle assenze retribuite (ferie, permessi e così via, anche se non goduti), le integrazioni all’indennità di malattia, maternità, infortunio dovute dal datore, le mensilità aggiuntive. In sostanza, la retribuzione imponibile è pressoché costituita dalla sommatoria della colonna «competenze» della busta paga e, quindi, può variare da un mese all’altro a seconda delle dinamiche del rapporto di lavoro. Di conseguenza, essendo il bonus «Neet» calcolato in percentuale su questo valore, anch’esso oscillerà di importo.

Poiché in seguito alla richiesta del bonus da parte del datore l’Inps opererà una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante, si presume che la procedura chiederà di fornire il dato della retribuzione prevista per il giovane.

Dal punto di vista operativo, per ogni mese incentivato (fino a un massimo di 12 a partire dall’assunzione), l’azienda potrà portare a conguaglio l’incentivo attraverso la denuncia mensile Uniemens, con le codifiche che predisporrà l’Inps.

Gli altri requisiti

Il diritto a fruire degli incentivi alle assunzioni è generalmente subordinato all’adempimento degli obblighi contributivi, all’osservanza delle norme che tutelano le condizioni di lavoro, al rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali - laddove sottoscritti - stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione. Inoltre l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto per i 12 mesi successivi (articolo 32 del Regolamento Ue 651/2014, richiamato dal decreto Lavoro).

Il cumulo con il bonus under 36

Il bonus Neet sarà cumulabile con altri esoneri, compreso quello riferito alle assunzioni degli under 36 (in attesa di autorizzazione Ue nella versione “potenziata” per il 2023 e per il secondo semestre 2022), o con riduzioni delle aliquote di finanziamento già in vigore, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato. In questa ipotesi, il bonus «Neet» si ridurrà al 20% della retribuzione imponibile. E ovviamente, in caso di cumulo, dovranno essere rispettate le specifiche condizioni richieste per ottenere ciascuno degli incentivi (si veda la scheda qui a fianco).

L’assunzione in apprendistato

Poiché il bonus «Neet» può essere fruito anche attraverso l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, questa fattispecie costituisce una deroga al principio della riduzione dell’incentivo. Il datore di lavoro potrà infatti fruire del regime agevolativo dell’apprendistato, che consiste in una contribuzione ridotta per il periodo di formazione, e nella possibilità di sottoinquadrare il lavoratore fino a due livelli (con un risparmio sulla retribuzione). Inoltre, potrà fruire del bonus «Neet» in misura piena, e non decurtata al 20%, quantomeno se il contratto non ricade nell’arco temporale dei 12 mesi successivi al periodo di formazione.

I requisiti per i bonus cumulabili

1

Requisiti generali

Per gli incentivi alle assunzioni

Tutti gli incentivi ad assumere non spettano se l’assunzione attua un obbligo di legge o contrattuale, o viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato; se il datore ha in corso sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale (salvo che per lavoratori inquadrati a un livello diverso da quelli sospesi, o da impiegare in diverse unità produttive). Stop agli incentivi per lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume.

2

Bonus under 36

Chi licenzia lo perde

Il giovane da assumere deve avere meno di 36 anni e non aver mai avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il datore non deve aver fatto nei sei mesi precedenti

l’assunzione incentivata, licenziamenti individuali per motivi economici o licenziamenti collettivi, nella stessa unita’ produttiva, di lavoratori con la medesima qualifica. Il licenziamento per motivi economici del lavoratore assunto con il bonus o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e con la stessa qualifica nei nove mesi successivi all’assunzione agevolata, comporta la revoca del beneficio e il recupero di quanto fruito.

3

Apprendistato

Fino a 29 anni

Possono essere assunti

con contratto di apprendistato professionalizzante per conseguire una qualifica professionale, i giovani tra 18 e 29 anni (per chi ha già una qualifica, il contratto può essere stipulato dal diciassettesimo anno di età).

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