Nel nuovo codice degli appalti contratti collettivi da applicare ai lavoratori definiti nei bandi e negli inviti
Per i partecipanti calcolo dei costi più agevole. In alternativa possibile indicare un contratto equivalente
Il nuovo Codice degli appalti pubblici (Dlgs 36/2023, in vigore dal 1° aprile, ma efficace dal 1° luglio), riserva massima attenzione all’applicazione dei contratti collettivi di lavoro nell’esecuzione dell’appalto.
La precedente disposizione, disciplinata dall’articolo 30 del Dlgs 50/2016, stabiliva come norma di principio, e quindi soggetta a eventuale controllo successivo, che venisse applicato al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture, oggetto di appalti pubblici e concessioni, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona in cui si eseguono le prestazioni si lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
L’articolato aveva dato corso nelle varie sedi, sindacali e di controllo, a numerosi contenziosi a causa di interpretazioni discordanti sull’esatta individuazione del contratto o anche sull’attività oggetto dell’appalto, prevalente o meno.
L’articolo 11 del nuovo codice, invece, prevede l’indicazione dei contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell’appalti già nei bandi e negli inviti delle stazioni appaltanti. L’operatore economico, tuttavia, già dalla prima offerta potrà indicare il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. Quest’ultima, in ogni caso, prima di procedere all’eventuale affidamento dovrà acquisire la dichiarazione con cui l’operatore economico si impegna ad applicare il contratto collettivo indicato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto per tutta la loro durata, o la dichiarazione di equivalenza di cui è stato fatto sopra cenno.
La scelta del legislatore avrà una forte rilevanza anche sul calcolo delle offerte elaborate dai partecipanti al bando, perché queste potranno avere come base di riferimento un unico e comune contratto collettivo a cui riferirsi per il calcolo del costo della manodopera.
Il rispetto della predetta norma di tutela normativa ed economica viene assicurata dalla stazione appaltante anche nei confronti dei dipendenti da eventuali imprese subappaltatrici. In caso d’inosservanza, si ritiene che in base al comma 6 del citato articolo 11 il Responsabile unico del progetto (Rup), conformemente a quanto previsto in caso di mancato pagamento delle retribuzioni, possa invitare il soggetto inadempiente (appaltatore e/o subappaltatore) a sanare l’irregolarità entro 15 giorni, fino a giungere all’eventuale pagamento diretto.