ApprofondimentoPrevidenza

Nuove indicazioni Inps su redditi aggiuntivi e pensione di reversibilità

di Silvano Imbriaci

N. 3

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L’Inps raccoglie le indicazioni fornite dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2022 in materia di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, con l’avvertimento che l’Istituto provvederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici interessati, con ricalcolo degli importi, sempre nei limiti della prescrizione quinquennale

Il quadro normativo di riferimento

In caso di morte del lavoratore assicurato o pensionato nell’assicurazione generale obbligatoria, l’ordinamento riconosce una prestazione periodica ai superstiti, avente carattere pensionistico (art. 2, R.d.l. 14.4.1939, n. 636, conv.to con modificazioni dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995) [1]

. La pensione ai superstiti è dunque una forma di protezione sociale per ...

  • [1] Per il settore pubblico, cfr. il Titolo V del Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

  • [2] Ciò non toglie, comunque, che l’INPS possa ottenere dai superstiti eredi il pagamento dei contributi omessi dal dante causa (Cass. n. 23568/2008).

  • [3] L’INPS, con la circolare n. 19 del 2022, aveva esteso il diritto alla pensione di reversibilità anche in favore dei soggetti separati per colpa o con addebito e senza diritto agli alimenti, seguendo le pronunce in tal senso della Cassazione (n. 2606 del 2018 e n. 7464 del 2019).

  • [4] Ad esempio, nel 2022, la soglia limite per non subire alcuna riduzione dell’importo della pensione era pari a 20.429,37 euro; nel caso in cui il coniuge del defunto avesse conseguito un reddito annuo superiore a tale soglia, la riduzione della prestazione spettante era pari al 25%. Il taglio saliva al 40% nel caso il reddito fosse ricompreso tra i 27.239,16 euro e i 34.048,95 ed arrivava al 50% laddove il reddito del coniuge fosse stato paria 34.048,95 euro annui (cioè oltre cinque volte il trattamento minimo Inps).

  • [5] Art. 2 del decreto interministeriale del 20 novembre 2023.,Quanto all’importo dei trattamenti pensionistici, l’art. 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dispone che: “Nell’anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:,1) nella misura dell’85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS [...];,2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. [...];,3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. [...];,4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. [...];,5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS”.,Infine, l’art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che “per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024”.